La sistematica evasione, se causativa della crisi, è punibile a titolo di bancarotta impropria
Con una recente sentenza della Quinta Sezione (sent. 29 ottobre 2025, n. 35399), la Corte di legittimità ha confermato un suo precedente orientamento a mente del quale il sistematico inadempimento degli oneri fiscali e contributivi può integrare il reato di bancarotta impropria ex art. 329, co. 2 Codice della Crisi (l’abrogato art. 223, co. 2 l. fall.), purché le condotte di progressivo depauperamento della società possano dirsi causa dello stato di dissesto. A tal proposito la Corte ha ricordato che «(q)uanto alla causazione del dissesto, nella bancarotta impropria cagionata da operazioni dolose, le condotte dolose, che non necessariamente costituiscono distrazione o dissipazione di attività, devono porsi in nesso eziologico con il fallimento»; ne deriva che a rilevare, ai fini dell’integrazione del reato, «non è (…) l’immediato depauperamento della società, bensì la creazione, o anche soltanto l’aggravamento di una situazione di dissesto economico che, prevedibilmente, condurrà al fallimento della società». In tal senso, la «deliberata e costante omissione dei versamenti erariali» può essere letta come una forma di “autofinanziamento” da parte dell’imprenditore «che – anziché destinare le risorse all’adempimento dei debiti tributari e previdenziali – le ha utilizzate per finalità differenti, così da cagionare, anche in rapporto alla progressiva maturazione di interessi e sanzioni, l’ingravescente dimensione del dissesto, per ciò solo ragionevolmente prevedibile».