Nuove sanzioni per l'ente per la violazione delle "misure restrittive" dell'Unione europea
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in data 9 gennaio 2026, del decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, attuativo della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 (contenente norme minime in relazione «alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione»), del quale è prevista l’entrata in vigore per il 24 gennaio prossimo.
Nel delineare un apparato sanzionatorio (rivolto sia alla persona fisica che alla persona giuridica) rispetto alle cd. «violazioni delle misure restrittive dell’Unione europea», vale a dire le misure, adottate dall’Unione europea sulla base degli artt. 29 TUE e 215 TFUE (quali, per esempio, la decisione di interrompere o ridurre le relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi), il decreto apporta modiche al codice penale, al codice di rito e, infine, al d.lgs. 231 del 2001.
Oltre all’introduzione di un Capo I-bis nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello stato (Libro II, Titolo I) – che, sotto la rubrica Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea, racchiude i nuovi reati di Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis), Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter), Violazione delle condizioni dell’autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater), Violazione colposa di misure restrittive dell’Unione europea (art. 275-quinquies) e relative circostanze aggravanti (art. 275-sexies) ed attenuanti (art. 275-septies) –, il novum legislativo si estende al catalogo dei reati presupposto del d.lgs. 231/2001, ampliato dalla fattispecie di Reati in materia di violazione di misure restrittive dell’Unione europea (art. 25-octies.2).
Con riferimento al corpus normativo da ultimo citato, vale la pena segnalare che la portata innovativa dell’intervento legislativo emerge in misura assai vistosa altresì in ordine ai criteri di determinazione della sanzione pecuniaria irrogabile all’ente in caso di condanna per taluno dei reati contenuti nell’art. 25-octies.2. All’art. 10 del decreto viene infatti inserito un nuovo comma 3-bis che, in deroga al sistema di applicazione “per quote” della sanzione pecuniaria – da determinarsi, quanto a numero e valore, secondo il cd. “sistema di commisurazione bifasico” fissato dall’art. 11 –, prevede la possibilità di irrogare nei casi stabiliti dalla legge (di cui l’art. 25-octies costituisce, per ora, l’unico esempio) una sanzione pecuniaria «determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell’ente relativo all’esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all’esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria».
Si tratta di una novità assai significativa, che – per quanto suggerita dal policy maker europeo (art. 7, par. 2 della già citata direttiva) – suggerisce una riflessione in ordine alla ratio ed alle attese potenzialità del superamento del sistema di determinazione della sanzione pecuniaria per quote; sistema congegnato dal legislatore delegato, al quale quest’ultimo aveva attribuito specifiche e rilevanti funzioni, tese per lo più ad una efficace individualizzazione del trattamento sanzionatorio rispetto sia al disvalore (oggettivo e soggettivo) del fatto dell'ente, sia delle sue effettive condizioni economiche.