Accertamento del reato dell'ente

La Sesta Sezione della Cassazione chiarisce che l'accertamento del reato dell'ente non è discrezionale

Con una pronuncia depositata ieri (sent. 8 gennaio 2026, n. 143), la Sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha chiarito che il titolare della pubblica accusa, chiamato ad accertare un reato contenuto nel cd. “catalogo dei reati presupposto” di cui agli artt. 24 ss. del d.lgs. 231/2001, non detiene un potere discrezionale in ordine alla scelta «se procedere o meno nei confronti dell’ente». Al contrario, la disciplina contenuta nel corpus normativo poc’anzi citato obbliga il pubblico ministero all’accertamento del reato dell’ente, ove beninteso ne sussistano i presupposti. A suggerire tale soluzione non sarebbe il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost., invero inapplicabile alla suddetta disciplina in virtù della sua natura non dichiaratamente penale; a parere della Corte, difatti, l'obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discenderebbe «ex se» proprio «dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità».

Non mancano ricadute di tale principio sulla tematica relativa al rapporto tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica ed alla persona giuridica, ricadute le quali rilevano sul piano del giudizio di adeguatezza e proporzionalità delle stesse. A tal proposito la Corte ha precisato che il giudizio in questione deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, vale a dire individuando la misura (e – ancor prima – il soggetto) nei confronti del quale quest’ultima può contenere più proficuamente il rischio della reiterazione del reato: e ciò «al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente». Considerazione, questa, che a ben vedere riflette il dictum già illustrato, atteso che «l’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili nei confronti dell’ente» non può alterare il giudizio di proporzionalità e adeguatezza, legittimando il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva esclusivamente nei confronti dell’autore del reato presupposto.

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