Uno sguardo al position paper di Assonime n. 8/2026
Assonime ha pubblicato il suo positionpaper (n. 8/2026) sulla proposta di riforma in materia di responsabilità dareato degli enti elaborata dalla Commissione presieduta dal Presidente Fidelbo.
Si tratta di “un progetto diriforma ampiamente condivisibile nelle sue linee essenziali”, dotato di “untesto equilibrato e mirato, che raccoglie le migliori acquisizioni dellagiurisprudenza e della prassi emerse in venticinque anni di vigenza delladisciplina, che si sottrae alla tentazione di normare in modo ipertroficoulteriori profili organizzativi dell’impresa, e che rafforza la proporzionalitàdei precetti per le imprese di minori dimensioni, migliorando così per leimprese italiane gli aspetti di confronto internazionale sulle misure dicontrasto all’illegalità”.
E ancora “(i)l progetto sicolloca all’interno di un più ampio processo di trasformazione della complianced’impresa, nel quale i modelli organizzativi assumono una funzione sempre piùcentrale non solo ai fini dell'esenzione dalla responsabilità dell’ente, maanche quale strumento di gestione dei rischi, di presidio della legalità e diintegrazione degli obblighi derivanti da discipline contigue. In questaprospettiva, il contributo offre una valutazione critica delle scelteriformatrici, mettendone in luce potenzialità, limiti e possibili ricadutesistematiche”.
I contenuti essenziali della proposta di riforma possonocosì riassumersi:
i) previsione della centralità della colpa diorganizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente;
ii) valorizzazione delle best practices in uso nelleimprese;
iii) introduzione di un principio generale diadeguatezza della compliance 231 alla natura e dimensione dell’impresa eprevisione di misure semplificate per le PMI;
iv) rafforzamento del meccanismo premiale, ancheattraverso il riconoscimento del valore della riorganizzazione post factum, edelle garanzie processuali per l’ente imputato;
v) equiparazione del regime di prescrizionedell’ente a quello della persona fisica.
Come sottolineato nel positionpaper, la riforma dovrebbe anche rappresentare l’occasione per considerare lesinergie della disciplina rispetto ad altre discipline già esistenti nel nostroordinamento. Segnatamente: la disciplina dell’amministrazione giudiziariaprevista dal Codice Antimafia; la sostenibilità; il Codice dei ContrattiPubblici.
Con particolare riguardo alleinterazioni con quest’ultimo corpus normativo, Assonime sottolinea come esso preveda quali causedi esclusione automatica dalle gare:
i) la condanna dell’ente, ai sensi del d.lgs. n.231/2001, per uno dei gravi reati presupposto dell’art. 94, comma 1, del Codicedegli appalti;
ii) la condanna penale delle persone fisiche legateall’ente (art. 94, comma 3) per gli stessi reati;
iii) la pregressa applicazione all’ente dellasanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n.231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione).
Il Codice appalti,inoltre, prevede una causa di esclusione non automatica (e cioè a discrezionedella stazione appaltante) coincidente con la commissione di un illecitoprofessionale grave, desumibile – fra gli altri motivi – dalla commissione odalla semplice contestazione di un qualsiasi reato presupposto di cui al d.lgs.n. 231/2001. Quest’ultima previsione (art. 98, comma 3, lett. h), inparticolare, solleva gravi perplessità, posto che consente l’esclusionedell’operatore economico coinvolto in un illecito rilevante ai sensi del d.lgs.231/2001, anche se solo imputato e non ancora accertato. Peraltro, la disposizione in parola stabilisce che costituiscono mezzi di prova adeguati alla dimostrazione dell’illecitoprofessionale legato alle violazioni 231, oltre alle sentenze e ai decreti dicondanna, anche i provvedimenti cautelari.
Ne consegue ilrischio, nell’attesa della decisione giurisdizionale, dell’esclusione di unoperatore dalla gara per una contestazione successivamente risultata in fondata.
Pertanto, “(t)aliinterazioni tra le due discipline rendono evidente la necessità – oltre che diun ripensamento del severo regime di esclusione previsto dal Codice degliappalti – di una riscrittura delle regole sanzionatorio previste dal decreto231/2001 che sia volto a garantire un uso corretto delle misure interdittive ecautelari, limitandone il perimetro applicativo e ripristinando la funzione diprevenzione che ad esse è propria, al fine di evitare l’esclusione dal mercatodi imprese sane che operano nella legalità e salvaguardando in tal modo la continuitàaziendale delle imprese stesse, l’efficienza della pubblica amministrazione ela stabilità del sistema socioeconomico nel suo complesso”.