Uno sguardo al position paper di Assonime n. 8/2026
Assonime ha pubblicato il suo position paper (n. 8/2026) sulla proposta di riforma in materia di responsabilità da reato degli enti elaborata dalla Commissione presieduta dal Presidente Fidelbo.
Si tratta di “un progetto di riforma ampiamente condivisibile nelle sue linee essenziali”, dotato di “un testo equilibrato e mirato, che raccoglie le migliori acquisizioni della giurisprudenza e della prassi emerse in venticinque anni di vigenza della disciplina, che si sottrae alla tentazione di normare in modo ipertrofico ulteriori profili organizzativi dell’impresa, e che rafforza la proporzionalità dei precetti per le imprese di minori dimensioni, migliorando così per le imprese italiane gli aspetti di confronto internazionale sulle misure di contrasto all’illegalità”.
E ancora “(i)l progetto si colloca all’interno di un più ampio processo di trasformazione della compliance d’impresa, nel quale i modelli organizzativi assumono una funzione sempre più centrale non solo ai fini dell'esenzione dalla responsabilità dell’ente, ma anche quale strumento di gestione dei rischi, di presidio della legalità e di integrazione degli obblighi derivanti da discipline contigue. In questa prospettiva, il contributo offre una valutazione critica delle scelte riformatrici, mettendone in luce potenzialità, limiti e possibili ricadute sistematiche”.
I contenuti essenziali della proposta di riforma possono così riassumersi:
i) previsione della centralità della colpa di organizzazione come elemento costitutivo dell’illecito dell’ente;
ii) valorizzazione delle best practices in uso nelle imprese;
iii) introduzione di un principio generale di adeguatezza della compliance 231 alla natura e dimensione dell’impresa e previsione di misure semplificate per le PMI;
iv) rafforzamento del meccanismo premiale, anche attraverso il riconoscimento del valore della riorganizzazione post factum, e delle garanzie processuali per l’ente imputato;
v) equiparazione del regime di prescrizione dell’ente a quello della persona fisica.
Come sottolineato nel position paper, la riforma dovrebbe anche rappresentare l’occasione per considerare le sinergie della disciplina rispetto ad altre discipline già esistenti nel nostro ordinamento. Segnatamente: la disciplina dell’amministrazione giudiziaria prevista dal Codice Antimafia; la sostenibilità; il Codice dei Contratti Pubblici.
Con particolare riguardo alle interazioni con quest’ultimo corpus normativo, Assonime sottolinea come esso preveda quali cause di esclusione automatica dalle gare:
i) la condanna dell’ente, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, per uno dei gravi reati presupposto dell’art. 94, comma 1, del Codice degli appalti;
ii) la condanna penale delle persone fisiche legate all’ente (art. 94, comma 3) per gli stessi reati;
iii) la pregressa applicazione all’ente della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 231/2001 (divieto di contrattare con la pubblica amministrazione).
Il Codice appalti, inoltre, prevede una causa di esclusione non automatica (e cioè a discrezione della stazione appaltante) coincidente con la commissione di un illecito professionale grave, desumibile – fra gli altri motivi – dalla commissione o dalla semplice contestazione di un qualsiasi reato presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001. Quest’ultima previsione (art. 98, comma 3, lett. h), in particolare, solleva gravi perplessità, posto che consente l’esclusione dell’operatore economico coinvolto in un illecito rilevante ai sensi del d.lgs.231/2001, anche se solo imputato e non ancora accertato. Peraltro, la disposizione in parola stabilisce che costituiscono mezzi di prova adeguati alla dimostrazione dell’illecito professionale legato alle violazioni 231, oltre alle sentenze e ai decreti di condanna, anche i provvedimenti cautelari.
Ne consegue il rischio, nell’attesa della decisione giurisdizionale, dell’esclusione di un operatore dalla gara per una contestazione successivamente risultata in fondata.
Pertanto, “(t)ali interazioni tra le due discipline rendono evidente la necessità – oltre che di un ripensamento del severo regime di esclusione previsto dal Codice degli appalti – di una riscrittura delle regole sanzionatorio previste dal decreto 231/2001 che sia volto a garantire un uso corretto delle misure interdittive e cautelari, limitandone il perimetro applicativo e ripristinando la funzione di prevenzione che ad esse è propria, al fine di evitare l’esclusione dal mercato di imprese sane che operano nella legalità e salvaguardando in tal modo la continuità aziendale delle imprese stesse, l’efficienza della pubblica amministrazione e la stabilità del sistema socioeconomico nel suo complesso”.