Una recente pronuncia torna sugli elementi costitutivi della "fattispecie complessa 231"
Nella recente sentenza n. 34744/2026, la Corte di Cassazione ha ribadito un – ormai consolidato – indirizzo interpretativo secondo il quale “in tema di responsabilità da reato degli enti, l’assenza del modello organizzativo, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell’illecito dell’ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto dell’ente (cd. immedesimazione organica “rafforzata”), la colpa di organizzazione,il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due”.
Inoltre, “(l)’ente risponde per fatto proprio e, per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva, deve essere verificata una colpa di organizzazione dell’ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l’imputazione all’ente dell’illecito penale realizzato nel suo ambito operativo”.
Significative anche le considerazioni spese dalla Terza Sezione in relazione alla commisurazione della sanzione pecuniaria dell’ente: “(...) per quantificare la sanzione da irrogare alla persona giuridica, il giudice penale è tenuto ad applicare i medesimi criteri utilizzati per le pene disposte nei confronti delle persone fisiche e ad esplicitare il percorso logico condotto per giungere alla sanzione finale, motivazione che diventa tanto più stringente quanto più egli intenda discostarsi dal minimo edittale”.
Nella specie, la Corte ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva affermato la responsabilità dell’ente in presenza dei seguenti “elementi comprovanti”: il reato presupposto accertato era addebitabile a figura apicale della società, che aveva violato la normativa penale con condotta fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e digestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001; emergeva un deficit organizzativo complessivo comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei la commissione di reati del tipo di quello realizzato, dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità e dotato di incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
La Terza Sezione ha inoltre convalidato le argomentazioni dei giudici di merito in ordine alla sanzione pecuniaria irrogata: 150 quote (rispetto alla misura massima di 250quote fissata dall'art 25, comma 1 d.lgs. 231/2001), scelta adeguatamente motivata alla luce della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.