Doppio binario sanzionatorio

Archiviazione del procedimento a carico dell’ente e ne bis in idem tributario

Si pubblica il provvedimento con il quale il Procuratore Generale di Milano ha “vistato” un decreto di archiviazione emesso nell’ambito di un procedimento a carico dell’ente per reati tributari.

Il decreto, come già anticipato, merita particolare attenzione per l’interpretazione della clausola compensatoria di cui all’art. 21-ter d.lgs. 74/2000 che in esso viene proposta. Clausola, come noto, introdotta dal d.lgs. 87/2004 al fine di adeguare il sistema sanzionatorio tributario ai principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale ed europea nei casi di doppio binario sanzionatorio, la quale statuisce che il giudice (o l’autorità) chiamata ad irrogare la sanzione tributaria di sua competenza deve tenere conto della eventuale sanzione già irrogata con provvedimento o con sentenza in via definitiva, sia essa penale, amministrativa o discendente dall’applicazione del d.lgs. 231/2001, per il medesimo fatto.

Ebbene, nel decreto di archiviazione disposto dal giudice milanese si era previsto che qualsiasi sanzione ulteriore a quella già irrogata in via amministrativa all’ente sarebbe risultata sproporzionata, considerati anche i costi sostenuti dalla società per porre rimedio alle carenze dell’assetto organizzativo precedentemente adottato.

“La risposta sanzionatoria discende dall’applicazione della prima sanzione, valutata unitamente alle condotte riparatorie successivamente poste in essere, che possono rientrare a pieno titolo nel giudizio di proporzione della sanzione (…), risulta pienamente idonea a coprire integralmente tanto gli interessi compensativo-deterrenti perseguiti dalla disciplina tributaria, quanto quelli preventivo-rieducativi perseguiti dal d.lgs. 231/2001.

In tale contesto, l’applicazione di un’ulteriore sanzione ex d.lgs. 231/2001 non aggiungerebbe alcun apprezzabile effetto preventivo o rieducativo, ma determinerebbe esclusivamente un ingiustificato incremento dell’afflittività compensativa”.

Ne deriva che il meccanismo compensativo descritto dall’art. 21-ter d.lgs. 74/2000 può operare anche oltre la mera riduzione della sanzione da irrogare, fino all’integrale assorbimento della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Nell’attesa di ulteriori sviluppi del case law in materia, vale la pena anticipare come la soluzione interpretativa in commento appaia senz’altro apprezzabile, nella misura in cui tale assetto può essere letto quale espressione di un più generale indirizzo di politica criminale volto a valorizzare le condotte riparatorie. Nondimeno, desta alcune perplessità la scelta di rimettere alla piena discrezionalità giudiziaria la decisione in ordine alla disapplicazione della sanzione.

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