Citazione di giurisprudenza inesistente nell'atto di ricorso
Con la sentenza n. 23006/2026, la Cassazione lancia un monito ai professionisti in ordine al ricorso a strumenti di intelligenza artificiale, condannando la parte ricorrente a versare una somma di 5.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende per aver citato giurisprudenza inesistente nell’atto di ricorso.
«La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma il giudizio di colpevolezza processuale» perché «rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale». Per tale motivo, una volta dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sarebbe lo stesso art. 616 cod. proc. pen. a giustificare l’irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende «proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità».
D’altronde, quando il professionista utilizza strumenti di intelligenza artificiale «conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità».
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 186/2000, «protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l’ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate. In tale evenienza, l’errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l’ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente. L’assenza di questo controllo rende la colpa non solo sussistente, ma intensa, perché investe il nucleo stesso del metodo di redazione del ricorso di legittimità».
In conclusione, afferma la Cassazione, in un caso del genere, il giudice può motivare la maggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici: (a) la non verificazione delle fonti; (b) la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure; (c) il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte; (d) la lesione dell’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi; (e) la maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi. Tutti elementi che si raccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma “tenuto conto della causa di inammissibilità” e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l’inammissibilità sia imputabile a comportamento colpevole del ricorrente.