La Corte conferma che l'omesso versamento delle somme dovute agli enti previdenziali costituisce scelta imprenditoriale dolosa
La Suprema Corte, con la pronuncia n. 35595/2026, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’amministratore di una società fallita, condannato nei gradi di merito per i reati di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose (capo A) e bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (capo B).
La condanna per il reato di cui all’art. 223, co. 2, n. 2, seconda parte, legge fall. era dipesa dall’aver cagionato il fallimento tramite la sistematica omissione del pagamento dei tributi, a partire dal 2012, accumulando un debito complessivo, comprensivo di sanzioni e interessi, di euro 3.029.615,00, pari all’80% del passivo fallimentare.
La difesa dell’imputato aveva lamentato il mancato accertamento sul nesso causale tra omissioni fiscali e fallimento.
La Quinta Sezione ha allora ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di legittimità a mente del quale “le operazioni dolose di cui alla norma in esame possono consistere nel compimento di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l’impresa”.
Inoltre, “(s)empre con riguardo ad un’ipotesi di sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive (o fiscali) che ─ aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali (o del fisco), rende prevedibile il conseguente dissesto della società ─ la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato come non escluda la configurabilità della fattispecie incriminatrice in esame l’autofinanziamento operato attraverso il mancato pagamento delle contribuzioni”.
Ne deriva che, pur non potendosi rinunciare, per l’integrazione della fattispecie, alla verifica del nesso causale tra il comportamento abusivo, infedele o illegittimo del titolare del potere sociale ed il fallimento, “anche il protratto omesso versamento di cifre rilevanti agli enti previdenziali e agli altri enti preposti, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare il fallimento della società”.
Conclude la Corte osservando che, nella vicenda in esame, pur essendo “le operazioni illecite (…) destinate, a un primo impatto, non già a diminuire, bensì ad incrementare (sia pure contra ius) il patrimonio sociale”, “il fallimento è riconducibile ad esse, sul piano degli effetti di medio periodo e in ragione della crescita esponenziale del debito, poiché, una volta scoperte, determinano ineludibilmente l'aggravio delle relative sanzioni”.