Circolazione stradale e condotta imprudente della vittima

Nesso causale e attenuante ex art. 589-bis, co. 7 c.p.

La pronuncia segnalata riguarda un caso di incidente stradale nel quale hanno perso la vita due persone.

Secondo la ricostruzione accolta dai giudici di merito, l’imputato aveva effettuato a bordo della sua autovettura un sorpasso in un tratto di strada nel quale la manovra non era consentita, per poi perdere il controllo del veicolo. La velocità tenuta era superiore al limite e comunque non adeguata alle condizioni della carreggiata, atteso che l’asfalto era bagnato dalla pioggia. Il veicolo aveva quindi invaso la corsia opposta, collidendo con un’automobile che procedeva regolarmente nella propria direzione, a bordo della quale viaggiavano le due persone offese.

La difesa dell'imputato aveva lamentato, tra le varie cose, la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 589-bis, co. 7, c.p., sottolineando che l'evento verificatosi non potesse dirsi esclusiva conseguenza della condotta dell’imputato, dal momento che l’autista dell’altra vettura avrebbe potuto evitarlo o ridurne l'intensità lesiva attuando una manovra di emergenza.

Ebbene, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Corte di Cassazione ha escluso espressamente che un eventuale comportamento imprudente della vittima possa interrompere il nesso causale, ribadendo un consolidato indirizzo interpretativo di legittimità a mente del quale:

“una causa sopravvenuta è idonea ad interrompere il nesso causale tra la condotta e l’evento solo se «innesca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare»”.

Inoltre, "(l)a serie causale che condusse all'evento fu determinata dalla condotta dell'imputato e, quand'anche sussistente, l'ipotizzata imperizia della vittima non sarebbe idonea ad interrompere il nesso causale".

Nel caso di specie, poi, l'affermazione secondo la quale una azione di emergenza avrebbe potuto evitare l'impatto appariva apodittica: la difesa, sostenendo che la consulenza tecnica di parte avrebbe fornito indicazioni in tal senso, invero non avrebbe spiegato quali argomentazioni tecnico scientifiche supportassero questa tesi, omettendo peraltro di confrontarsi con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata, secondo la quale "l'auto condotta da[ll'imputato] invase la corsia di marcia opposta e lo fece trasversalmente, travolgendo letteralmente l'autovettura Fiat Doblò guidata da[lla p.o.], sicché l'impatto fu «improvviso e imprevedibile»".

Ne deriva altresì il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 589-bis, co. 7 c.p., attesa l'impossibilità di attribuire, anche in via non prevalente, alla persona offesa il determinismo dell'evento.

 

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