Cooperazione multidisciplinare e limiti al principio di affidamento
In tema di colpa professionale medica, qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorché non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. È pertanto doveroso che conosca e valuti l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e ne controlli la correttezza, eventualmente ponendo rimedio ad errori altrui rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio.
Spiega la Quarta sezione della Cassazione penale nella pronuncia che si segnala (sent. 10306/2026) che “non può invocare il principio di affidamento il sanitario che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché, allorquando il garante precedente abbia posto in essere una condotta colposa che abbia avuto efficacia causale nella determinazione dell'evento, unitamente alla condotta colposa del garante successivo, persiste la responsabilità anche del primo in base al principio di equivalenza delle cause”; a meno che possa affermarsi l’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta “che deve avere carattere di eccezionalità ed imprevedibilità”, come avviene quando la condotta sopravvenuta abbia fatto venire meno la situazione di pericolo originariamente provocata o l’abbia modificata in modo da escludere la riconducibilità al precedente garante della scelta operata.