La culpa in eligendo del privato
La Cassazione penale, con la pronuncia n. 17013/2026 depositata ieri dalla Quarta Sezione penale, ha confermato la responsabilità per omicidio colposo del privato che aveva incaricato del lavoro di posizionamento di una canalina all’interno della sua abitazione un elettricista in pensione, caduto dalla scala che gli aveva fornito il ricorrente stesso.
A quest’ultimo veniva contestata una culpa in eligendo in ragione dell'evidente consapevolezza in ordine ai rischi connessi all’esecuzione del lavoro, affidato ad un elettricista ormai anziano e privo di trabattello professionale, senza peraltro aver verificato l’attualità del possesso da parte del professionista dei requisiti tecnico-professionali.
La Corte di Cassazione ha ricordato che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente privato non professionale che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, pur non essendo tenuto a conoscere, alla pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale, ha comunque l’onere di scegliere adeguatamente l’impresa, verificando che essa sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti di sospensione o interdittivi ai sensi dell’art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, altrimenti assumendo su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza.
Pertanto, i giudici di merito - pur escludendo che nel caso in esame potesse trovare applicazione il Testo unico Sicurezza - hanno correttamente affermato la responsabilità del privato, riconducendo la sua condotta all'ambito applicativo della cosiddetta “committenza privata”; inquadramento, questo, che non esclude l’onere, nell’affidare il lavoro da svolgere, di verificare la idoneità tecnico professionale del lavoratore anche in relazione alla pericolosità del lavoro da eseguire, assumendo su di sé la gestione del rischio.