Comportamento abnorme del lavoratore

Scelte pericolose ma non avulse dall'area di rischio

La Quarta Sezione (sent. 8 maggio 2026, n. 16548) torna sul comportamento abnorme del lavoratore, ribadendo alcuni importanti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità:

-            perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia;

-            non è dunque sufficiente che la condotta del lavoratore esorbiti dalle mansioni che gli sono affidate;

-           l’abnormità può rilevarsi solo in caso di uso improprio e del tutto anomalo della macchina, e non in quello di uso collegato alla sua funzione.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non abnorme il comportamento del dipendente della società di raccolta di rifiuti il quale, salito sulla tramoggia del compattatore per facilitare lo scarico di materiali rimasti bloccati sul fondo del cassone, aveva perso l’equilibrio scivolando all’interno del macchinario. Lì era stato poi agganciato dalla coclea ancora in funzione, che lo aveva trascinato nel cassone di raccolta, dove era deceduto per effetto dell’azione del compattatore.

Osserva la Corte che “la necessità di intervenire manualmente per agevolare la discesa del materiale dalla navetta al compattatore era una circostanza tutt’altro che imprevedibile”. In altre parole, “tale opzione, in quanto correlata alle mansioni svolte dal [lavoratore], pur integrando sicuramente una scelta pericolosa, non può ritenersi eccentrica e quindi avulsa dall’area del rischio lavorativo governato dal titolare della posizione di garanzia e pertanto correttamente non può essere qualificata come condotta abnorme”.

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