Ancora sul perimetro della responsabilità penale colposa del datore di lavoro

La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale in caso di provata manomissione dei dispositivi di sicurezza

La pronuncia che si segnala origina dal ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli aveva confermato la penale responsabilità di A.A. – legale rappresentante della società “Casa del T. S.a.s.”, esercente attività di produzione, lavorazione e vendita di pasta fresca, nonché datore di lavoro del lavoratore infortunato –per il reato di lesioni colpose gravi, aggravato dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Nello specifico, durante le operazioni di pulizia dell’impastatrice, eseguite al termine della lavorazione dell’impasto, un lavoratore aveva inserito la mano destra all’interno della vasca. L’arto era stato afferrato dal macchinario e trascinato nel relativo meccanismo di movimentazione, provocando gravi lesioni. All’imputato era stato contestato di non aver adottato le necessarie misure affinché le attrezzature fossero utilizzate secondo le relative istruzioni e adeguatamente sottoposte a manutenzione, così da garantirne i requisiti di sicurezza.

Ebbene, la difesa del ricorrente lamentava, inter alia, l’erronea applicazione dell’art. 41, co. 2 c.p., per non avere la Corte territoriale adeguatamente considerato la condotta imprudente tenuta dalla persona offesa e tale da interrompere il nesso di causalità. La difesa ha preliminarmente evidenziato come, dall’istruttoria dibattimentale, sia risultata pacificamente accertata la partecipazione della persona offesa ad un corso di formazione per l’utilizzo dell’impastatrice, nell’ambito del quale aveva ricevuto specifiche istruzioni di staccare l’alimentazione del macchinario, prima di procedere alla sua pulizia. Di contro, il lavoratore infortunato non aveva preventivamente staccato l’alimentazione elettrica, condotta che presenterebbe caratteri di abnormità che la collocherebbero fuori dall’area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare. La difesa evidenziava altresì che l’impastatrice era dotata di un dispositivo di sicurezza, rappresentato da un pulsante in grado di bloccare il funzionamento delle lame in casi di apertura del coperchio. 

Ebbene, nel rigettare il ricorso, la Quarta Sezione ha chiarito, richiamando un suo consolidato orientamento di legittimità, che in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro la condotta colposa del lavoratore non è di per sé idonea a interrompere il nesso eziologico tra la violazione della regola cautelare gravante sul datore di lavoro e l’evento, quando essa “si collochi nell’ambito delle mansioni affidate e, dunque, nell’area di rischio che il garante è tenuto a governare”. Per assumere efficacia, al contrario, la condotta del lavoratore deve attivare un rischio eccentrico o esorbitante rispetto alla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.

Del resto, poi, è noto che “le disposizioni antinfortunistiche sono finalizzate a tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, sicché l’area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare comprende anche il dovere di prevenire l’instaurarsi, da parte dei lavoratori destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e pericolose (…). In sostanza, vale il principio secondo il quale l’interruzione del rapporto di causalità, sebbene in costanza della imprudente condotta del lavoratore, neppure si prospetta quando, come nella specie, il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, le quali si pongano in diretta relazione eziologica con l’evento infortunistico”.

Nel caso in esame, ha osservato la Corte, i tecnici intervenuti sul luogo dell’incidente avevano peraltro rilevato che sulla valvola di sicurezza del macchinario era intervenuta una manomissione: circostanza a fronte alle quale “non vale ad escludere il nesso causale [il fatto], valorizzat[o] dalla difesa, che il lavoratore fosse stato formato e avesse ricevuto l’istruzione di interrompere l’alimentazione elettrica prima di procedere alla pulizia. 

Tale orientamento persegue un fine apprezzabile, ma pare mancare, anche rispetto a tale ultima vicenda, un accertamento in concreto della colpa del datore di lavoro e, segnatamente, dei profili di prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo. Il modello perseguito dalla giurisprudenza prende sempre più le distanze da quello delineato dal dato normativo, che individua anche nel lavoratore un gestore del rischio, suggerendo una più rigorosa ricostruzione dei profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro.

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