L'alternatività tra confisca e condotte riparatorie
Con la recente pronuncia della Sesta sezione penale (sent. 17 aprile 2026, n. 14179), la Corte di Cassazione penale ha ricordato che non può essere disposta l’ablazione del profitto del reato nel caso in cui lo stesso sia venuto meno per effetto di condotte riparatorie, poste in essere volontariamente dal reo, che abbiano eliso il vantaggio economico conseguito.
Tale orientamento giurisprudenziale trova una, seppur indiretta, conferma nella espressa previsione normativa del principio di alternatività tra la confisca e il risarcimento del danno.
Osserva la Corte che “(p)lurime sono le norme codicistiche che, nell’introdurre ipotesi di confisca obbligatoria, hanno ribadito il principio dell’alternatività rispetto al risarcimento dei danni o, più in generale, alla eliminazione degli effetti del reato”.
Sol per citare alcuni esempi, si può ricordare l’art. 452-undecies c.p. che, in materia di delitti contro l’ambiente, prevede un’ipotesi di confisca obbligatoria, stabilendo che la stessa non è applicabile qualora l’imputato “abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi”, riparando l’offesa arrecata.
O l’art. 19 d.lgs. 231/2001 che, pur configurando la confisca del profitto dell’illecito quale sanzione principale nel sottosistema della responsabilità degli enti, stabilisce che la confisca è disposta “salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato”.
Ne deriva l’illegalità della confisca disposta ex art. 322-ter c.p. qualora il giudice abbia acquisito la prova dell’integrale restituzione del profitto da parte dell’imputato, “posto che in tal caso la confisca determinerebbe una duplice ed ingiustificata ablazione patrimoniale nei confronti del soggetto responsabile, in tal modo violando il principio di proporzionalità, nonché l’art.1 CEDU in tema di protezione della proprietà”.