Interesse e vantaggio devono essere declinati dal giudice di merito in termini specifici
I criteri ascrittivi oggettivi della responsabilità da reato dell’ente ex art. 5 d.lgs. 231/2001devono essere declinati dal giudice del merito in termini specifici, evitando improprie dilatazioni dei concetti di interesse e vantaggio attraverso il ricorso a «dati metagiuridici di natura sociologica».
Lo precisa la sentenza della Cassazione penale n. 5923/2026, ove la Seconda sezione ricorda altresì che «l’esatta individuazione del requisito dell’interesse/vantaggio dell’ente in conseguenza del reato presupposto riverbera i suoi effetti anche sulla legittimità della confisca che presuppone un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il reato presupposto dell’illecito contestato all'ente», atteso che «il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito».