Rapporti tra processo penale e tributario

Le deroghe al doppio binario sanzionatorio penale-tributario

Legittima la deroga al doppio binario sanzionatorio penale-tributario prevista dall’art. 21-bis d.lgs. 74/2000, a mente del quale la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in quest’ultimo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

La Corte costituzionale, con la sentenza 50/2026 depositata ieri, ha dichiarato infondate le questioni sollevate sulla previsione in parola dalle Corti di giustizia tributaria del Piemonte e di Roma, precisando che l’automatismo dalla stessa descritto «persegue indubbiamente un obiettivo di garanzia e di semplificazione nell’ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente».

Nel salvare la fattispecie, la Corte ha nondimeno sottolineato la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 21-bis, diretta a fissare due eccezioni alla regola dell’efficacia di giudicato della sentenza penale di assoluzione nel processo tributario.

La prima eccezione riguarda il caso in cui vengano in considerazione alcune fattispecie tributarie tipiche, difficilmente accertabili senza il ricorso a presunzioni legali, rispetto alle quali ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria. La Corte porta taluni esempi, quali, la redditività delle movimentazioni bancarie (art. 32 del Dpr 600/1973), la residenza fiscale (art. 2, co. 2 e 2-bis, del Tuir), quella dei trust (art. 73, co. 3) o delle società (art. 73, co. 5-bis e 5-quater), la determinazione dei redditi di lavoro dipendente (art. 52), l’evasione per gli investimenti esteri non dichiarati (art. 12 del Dl 78/2009) e la presunzione di cessione e di acquisto di beni (art. 53 del Dpr 633/ 1972). Casi in cui l’automatismo che trasferisce nel processo tributario gli effetti di un’assoluzione penale deve essere escluso «essendo possibile e doverosa una diversa interpretazione della disposizione censurata (…) che ne precluda l’applicabilità» allorché «la sentenza penale di assoluzione non consegua a un accertamento positivo della non esistenza del fatto».

La seconda eccezione attiene all’ipotesi in cui il giudice penale assolva il contribuente «esclusivamente in conseguenza dell’inutilizzabilità delle prove nel giudizio penale», tale da non permettere di raggiungere un solido quadro probatorio. In questo caso «il disallineamento, potendo giungere a coprire un fenomeno di evasione fiscale, diventerebbe irragionevole» e «spetterà al giudice tributario la verifica, secondo le regole dell’ordinamento fiscale, in ordine all’eventuale utilizzabilità di tali elementi probatori all’interno del processo tributario».

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