Emissione di fatture per operazioni inesistenti

Alcuni chiarimenti sulle fatture soggettivamente inesistenti

La Terza Sezione penale torna a fornire importanti chiarimenti in merito al delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000).

Con precipuo riferimento al delitto di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la Corte ha ricordato che esso presuppone “l’inesistenza solo soggettiva della fattura”, vale a dire il caso in cui “l’operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita, ma non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione”.

Ne deriva che “il delitto si configura anche nel caso in cui non sia stato individuato il soggetto che abbia erogato la prestazione e in quello in cui non sia stato accertato che si sia concretamente verificata un’evasione d'imposta”.

Inoltre, “assume rilievo penale la sola identità individuale del soggetto e non le diverse qualifiche, qualità o altri elementi che connotano il soggetto dell’operazione inesistente”.

Un tipico esempio di operazioni soggettivamente inesistenti riguarda le fatturazioni provenienti dalle cosiddette società “cartiere”, “cioè da società costituenti un mero simulacro, che non effettuano le operazioni commerciali nella realtà intercorse tra altri soggetti, ma emettono le relative fatture, al fine di consentire a colui che le riceve un’indebita imputazione di costi o più frequentemente dell’imposta sul valore aggiunta, mai sostenuti”.

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