Formazione del dipendente

Comportamento imprudente del dipendente e assenza di formazione

La responsabilità del datore di lavoro sussiste anche in presenza di comportamenti imprudenti del lavoratore, se non è stata garantita una formazione adeguata. Lo chiariscono i giudici della Terza sezione in una pronuncia depositata ieri (sent. n. 13327/2026), segnando una deviazione rispetto all’orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di comportamento negligente o imprudente del prestatore, la responsabilità deve essere attribuita a quest’ultimo.

Condannato dal Tribunale di Taranto per non aver garantito adeguata formazione a un lavoratore nell’utilizzo di un carrello elevatore (art. 71, co. 7 lett. a) punto 1, e 87, co. 2 lett. c) d.lgs. 81 del 2008), l’imputato aveva impugnato la sentenza lamentando, inter alia, l’improcedibilità dell’azione penale ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994, atteso che l’Asl non aveva impartito le prescrizioni finalizzate all’estinzione in via amministrativa della contravvenzione, oltreché l’assenza dell’elemento soggettivo del reato, il quale si sarebbe verificato a causa dell’imprudenza del lavoratore.

La Corte ha dichiarato ambo i motivi infondati.

Quanto al primo, muovendo da un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dagli artt. 20 ss. d.lgs. n. 758/1994, la Terza sezione ha affermato che la violazione della procedura amministrativa estintiva non può condizionare l’esercizio dell'azione penale. L’opposta opinione, pur non prova di riscontri in sede giurisprudenziale, apparirebbe infatti incompatibile con il principio di obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.

Inoltre, «in caso di mancato perfezionamento della procedura il contravventore ben può fruire dell’estinzione del reato in sede giudiziaria nella stessa misura agevolata. L’art. 24, co. 3 d.lgs. 19 dicembre 1994 n. 758, prevede, infatti, che l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del codice penale».

Quanto al secondo motivo, il fatto che il lavoratore avesse agito autonomamente, decidendo di utilizzare un mezzo senza adeguata formazione, non esclude affatto la responsabilità del datore.

Difatti, «(i)n tema di sicurezza del lavoro (…) gravano sul datore di lavoro gli obblighi di formazione, di informazione e, ove previsti ex art. 71, comma 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di addestramento del lavoratore, quale complesso di attività dirette a fargli apprendere il corretto uso di attrezzature, di macchinari, di impianti, di dispositivi, anche di protezione individuale, nonché le procedure di lavoro. Ciò posto, è fuori fuoco la allegazione difensiva secondo cui il lavoratore aveva deciso autonomamente di utilizzare il macchinario per il quale non aveva ricevuto formazione, allegazione che contiene anche un contenuto confessorio».

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