Il reato di maltrattamenti può concorrere con quello di tortura se ad essere lesa è la dignità umana dell'ospite
La Corte di Cassazione, con la pronuncia della Quinta sezione depositata il 29 gennaio (sent. 3827/2026), è tornata sul delitto di tortura previsto dall’art. 613-bis c.p., chiarendo i suoi elementi costitutivi ed i rapporti con la fattispecie di maltrattamenti ex art. 572 c.p.
Nel caso di specie, l’amministratore unico di una “casa alloggio” per anziani e persone vulnerabili era accusato di maltrattamenti aggravati, sequestro di persona aggravato e tortura nei confronti degli ospiti. Il Tribunale del riesame aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere rispetto al reato di tortura, ritendendolo non configurabile in quanto assorbito dalla fattispecie di maltrattamenti. Nell'impugnare il provvedimento, il Pubblico ministero aveva invece sostenuto che le condotte ascritte all’indagato integrassero il reato di tortura per la loro gravità e per il trattamento inumano e degradante inflitto alle vittime.
Ebbene, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando con rinvio l’ordinanza del Tribunale, in virtù dell’alterità tra le due fattispecie, rilevabile già sul piano strutturale. Nondimeno, la Quinta sezione ha osservato che i due delitti differiscono altresì in relazione al bene giuridico tutelato: se «(i)l bene giuridico tutelato reato di cui all’art. 572 cod. pen. è costituito (…) dall’integrità psicofisica delle persone facenti parte della famiglia, ovvero dei contesti parafamiliare individuati dalla disposizione», nel caso del reato di tortura viene invece il rilievo la dignità umana, atteso che «alla sofferenza cagionata dal trattamento inumano e degradante si accompagnano l’asservimento alla volontà dell’agente e la negazione dei diritti fondamentali inviolabili della vittima, tali da ridurre la stessa a mero oggetto dell’altrui crudeltà, violenza o accanimento».
Non vi sarebbe dunque spazio per il criterio (valoriale) dell’assorbimento, al quale la Cassazione permette di ricorrere – pur con limitazioni – per risolvere ipotesi di concorso apparente di norme, mentre sarebbe pienamente configurabile il concorso materiale tra i reati di maltrattamento e di tortura.