I debitori di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Il direttore dei lavori

Il direttore dei lavori nominato dal committente ricopre un ruolo di mera sorveglianza tecnica attinente all’esecuzione del progetto e può rispondere dell’infortunio subìto dal lavoratore solo se è accertata una sua ingerenza nell’organizzazione del cantiere.

Lo precisa la recente sentenza della Quarta Sezione 12890/2026, ove la Corte di Cassazione, in un caso di infortunio sul lavoro a seguito di un crollo di muratura in cantiere, è tornata a precisare che “l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto”.

Il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nella parte dedicata ai cantieri temporanei o mobili, alle figure generali di debitori di sicurezza previsti dalla disciplina di base, ossia datore di lavoro (affidatario/esecutore), dirigente (direttore di cantiere) e preposto (capo cantiere), ha affiancato ulteriori speciali figure (committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione) allo scopo di far fronte ai rischi aggiuntivi derivanti dalla condivisione, da parte di diverse imprese, di un medesimo contesto lavorativo.

Fra tali figure aggiuntive di debitori di sicurezza non è ricompreso il direttore dei lavori, che, sempre obbligatorio negli appalti pubblici e per le opere strutturali negli appalti privati, svolge compiti di supervisione tecnica, controllando, nell’interesse del committente, la corretta esecuzione dei lavori da parte dell’impresa esecutrice. Ne deriva che tale figura “non può essere chiamat[a] a rispondere dell’osservanza di norme antinfortunistiche ove non sia accertata una sua ingerenza nell'organizzazione del cantiere, come, ad esempio, nel caso in cui gli venga affidato il compito di sovrintendere all’esecuzione dei lavori, con possibilità di impartire ordini alle maestranze in virtù di una particolare clausola inserita nel contratto di appalto o qualora, per fatti concludenti, risulti in altro modo una sua concreta ingerenza nell'organizzazione del lavoro”.

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