Ancora sui criteri ascrittivi di interesse e vantaggio

Impresa sanzionata anche per responsabilità di un solo dipendente

In caso di plurime imputazioni per il medesimo infortunio sul lavoro, non è necessario che sia accertato, con riguardo a ciascun imputato, un “rapporto di connessione” tra la sua responsabilità penale e “l’interesse” o il “vantaggio” dell’ente, essendo invece sufficiente che “tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione con una sentenza della Quarta Sezione penale (sent. 5357/2026), nell’ambito della quale ha dichiarato inammissibile il ricorso di una acciaieria presentato ad esito di una duplice condanna nei gradi di merito per le lesioni colpose subite da un dipendente.

Nel caso di specie, uno dei macchinari aziendali presentava un problema di riavvolgimento dell’impianto di filtrazione automatica, noto da giorni ai responsabili del reparto. Per ovviare ai frequenti blocchi gli addetti erano intervenuti manualmente e, su disposizione del capo reparto, avevano rimosso le protezioni antinfortunistiche, “al fine di garantire un più celere accesso alle parti operative della macchina su cui effettuare l’intervento di ripristino”. La situazione era conosciuta anche dal direttore di laminazione e non erano state predisposte procedure operative per lavorare in sicurezza dopo la rimozione delle protezioni. Dette condizioni avevano favorito il prodursi dell’evento lesivo nei confronti della persona offesa, il cui braccio era rimasto incastrato sul rullo durante il suo riavvolgimento.

La difesa aveva sostenuto che la rimozione dei presidi antiinfortunistici non era volta a “velocizzare i tempi di produzione”, e che l’ordine era stato dettato da “mere esigenze di comodità dei preposti in una situazione contingente di malfunzionamento della macchina”: senza, dunque, che vi fosse stato “un sensibile risparmio di spesa o che le esigenze della produzione e del profitto a[vessero] oggettivamente prevalso sull’esigenza di tutela della salute dei lavoratori”.

La IV Sezione penale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ricordato che l’illecito dell’ente si compone di tre elementi essenziali: la realizzazione di un reato da parte di una persona che abbia un rapporto qualificato con l’ente, l’interesse o il vantaggio dell’ente stesso e, da ultimo, la colpa di organizzazione.

E poiché, nel caso prospettato, le doglianze riguardavano principalmente il criterio ascrittivo oggettivo, la Corte ha altresì ribadito che interesse e vantaggio sono elementi alternativi l'uno all'altro, “non essendo richiesto dall'[art. 5], ai fini della responsabilità dell’ente, che l’aver agito nell’interesse dell’ente o l’aver procurato un vantaggio al medesimo concorrano”.

Ulteriore precisazione è, poi, dedicata ai soggetti responsabili del reato, rispetto ai quali la Corte asserisce che “non è richiesto che, in caso di plurime imputazioni del medesimo infortunio, sia accertato per ciascuno degli imputati il rapporto di connessione tra la loro responsabilità penale e l’ente, essendo sufficiente che tale relazione sussista con riguardo a un singolo autore del reato”.

Continua la Corte asserendo che, al contrario da quanto affermato dalla difesa, i preposti avevano agito per offrire un “potenziale vantaggio” all’ente, senza interrompere la produzione e quindi evitando tempi morti, legati all’eventuale disattivazione dell’impianto.

Ne deriva, con riferimento alle posizioni apicali, che “per la conferma della condanna dell’ente non era necessario accertare […] se anche costoro avessero agito nell’interesse dell’ente, una volta ritenuta provata la connessione tra il reato ascritto ai preposti e il predetto interesse”.

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