Il criterio dell'interesse prevalente ex art. 5, co. 2 d.lgs. 231/2001: un nuovo chiarimento dalla Corte di legittimità
La Corte diCassazione è recentemente tornata sulla causa di esclusione della responsabilità dell’ente prevista dall’art. 5, co. 2 d.lgs. 231/2001, a mente della quale l’ente non risponde se i soggetti apicali o sottoposti hanno realizzato l’illecito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.
Si tratta di una clausola di esenzione rivelatasi di difficile operatività nella prassi applicativa, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente interpretato in senso restrittivo il concetto di «interesse esclusivo», ritenendo sufficiente, per affermare la responsabilità dell’ente, la presenza anche di un interesse concorrente o di un’utilità indiretta, temporanea o mediata.
Nella vicenda sub iudice, viene inconsiderazione un sistema fraudolento finalizzato all’ottenimento di erogazioni pubbliche da parte di alcune società perseguite ai sensi del d.lgs. 231/2001. Secondo la prospettazione difensiva di una di queste, l’intero meccanismo illecito era preordinato esclusivamente all’arricchimento personale degli amministratori, i quali, una volta ottenuti i finanziamenti, avevano immediatamente distratto le somme a proprio favore.
La società sosteneva pertanto che i reati erano stati commessi nell’interesse esclusivo delle persone fisiche e le somme non avevano prodotto alcun reale incremento patrimoniale dell’ente.
Secondo la Cassazione, le sentenze di merito avevano tuttavia dimostrato la sussistenza di un interesse quantomeno concorrente dell’ente all’ottenimento dei finanziamenti illecitamente conseguiti.
In particolare, nell’ambito di tali pronunce era stato accertato che le condotte fraudolente finalizzate all’accesso ai contributi pubblici trovavano "una necessaria occasione nell’operatività delle società coinvolte, posto che le erogazioni potevano essere richieste ed ottenute esclusivamente da soggetti giuridici".
In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dagli autori dei reati, i quali rivestivano posizioni apicali all’interno degli enti, era anzitutto quello di far conseguire il finanziamento alla società, determinando l’ingresso delle relative risorse nel patrimonio sociale. La circostanza che tali somme siano state successivamente stornate e distratte a vantaggio personale degli imputati non vale, pertanto, ad elidere il collegamento funzionale tra le condotte illecite e l’interesse dell’ente né ad escludere il vantaggio patrimoniale inizialmente conseguito dalla persona giuridica.