Interferenze sul luogo di lavoro e ruolo di vigilanza del preposto

In cantieri o contesti lavorativi dove operano più imprese, il preposto deve vigilare sulle interferenze e sulla sicurezza complessiva, non limitandosi ai suoi diretti sottoposti

In cantieri o contesti lavorativi dove operano più imprese, il preposto deve vigilare sulle interferenze e sulla sicurezza complessiva, non limitandosi ai suoi diretti sottoposti.

Lo precisa la sentenza della Terza Sezione penale 7096/2026, ove la Corte chiarisce che in tema di responsabilità per eventi lesivi correlati alla violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, deve ritenersi che l’art. 4 d.lgs. 19 settembre 1994 n. 626, richiamato dall’art. 2, comma primo, lett. f ter), e dall’art. 9, comma primo lett. c bis), d.lgs. 14 agosto 1996 n. 494, nel catalogare gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto in relazione alla natura dell’attività dell'impresa, individui, per il caso di plurimi interventi in un solo cantiere di imprese affidatarie di lavori diversi rischi, una posizione di garanzia in capo a tutti coloro che abbiano accesso al cantiere a causa lavorativa, senza riguardo alla esistenza o meno di uno specifico rapporto tra l’infortunato ed il singolo titolare della suddetta posizione.

Più specificamente, aggiunge la Corte con riferimento al caso di specie - ove l’imputato ricopriva la qualifica di preposto di ditta diversa da quella di appartenenza del lavoratore infortunato -, «è manifestamente infondata la pretesa del preposto secondo cui l’obbligo di predisporre modalità di lavoro in sicurezza e di verificare l’applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistica sussisterebbe esclusivamente nei confronti dei dipendenti del suo datore di lavoro, dovendosi estendere, l’applicazione delle misure di prevenzione, a tutti coloro che si trovano nell’ambiente di lavoro ed in particolare a coloro che, nell’ambito dell'organizzazione di lavoro dell'impresa, siano inseriti nell’attività lavorativa che svolgono in collaborazione con i suoi dipendenti».

Ne deriva, pertanto, che «i correlati doveri di segnalazione si impongono nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti nelle lavorazioni, ancorché non dipendenti della ditta di appartenenza del preposto tenuto alle predette segnalazioni».

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