Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Un focus sugli indici di rilevazione dello sfruttamento

«Ai fini della integrazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p., lo stato di bisogno non va inteso nel senso di uno stato di necessità tale da annientare in modo assoluto qualunque libertà di scelta, bensì come una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose».

Lo ricorda la sentenza della Seconda Sezione penale 10 marzo 2026, n. 9200 che, nel dichiarare infondato il ricorso presentato dall’imputato, ha focalizzato l’attenzione sugli indici di rilevazione dello sfruttamento del lavoratore elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, sottolineando che questi attengono ad una condizione di pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da profili contrattuali retributivi o da profili normativi del rapporto di lavoro, da violazione delle norme in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro o da sottoposizione a umilianti o degradanti condizioni di lavoro e di alloggio.

Vale peraltro la pena ricordare che «l’elencazione degli indici di sfruttamento di cui all’art. 603 bis, comma 3, cod. pen. non ha carattere tassativo, potendo il giudice individuare ulteriori condizioni suscettibili di dare luogo alla condotta di abuso del lavoratore».

Al riguardo, nel caso di specie, i giudici del doppio grado di merito, con motivazione conforme, avevano dato rilievo, quanto allo stato di bisogno, «alla condizione economica e personale dei lavoratori (soggetti con bassa scolarizzazione, scarsa specializzazione lavorativa, unici percettori di reddito con figli a carico e in alcuni casi portatori di handicap, senza prospettive alternative di impiego)» e, quanto alle condizioni di sfruttamento, «alla corresponsione di retribuzione “di gran lunga inferiore” rispetto a quella prevista dai contratti collettivi nazionali di riferimento, all’orario lavorativo (superiore alle 10 ore giornaliere e significativamente esorbitante, anche tenendo conto dei tempi di spostamento, l’orario giornaliero stabilito dalla contrattazione di riferimento), alla assenza di riposi settimanali, di ferie o congedo per malattia, alle plurime violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro».

Inoltre, la Corte di appello aveva rilevato – quali ulteriori indici di sfruttamento – che non fossero emersi accordi con i lavoratori circa le condizioni economiche o il trattamento retributivo, nonché «le specifiche carenze e violazioni rilevate in punto di presidi antinfortunistici».

Accertata l’integrazione del reato grazie al ricorso ai citati indici, è possibile valutare altresì il concorso con la fattispecie delittuosa di estorsione ex art. 629 c.p.

In giurisprudenza si registrano orientamenti difformi sulla configurabilità del delitto di estorsione in ipotesi in cui il datore di lavoro, in presenza di una aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore, quale “contropartita” per essere assunto, ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge o ai contratti collettivi (in senso affermativo, vds. Sez. 2, n. 8477 del 20/02/2019, Scialpi, Rv. 275613 01; Sez. 2, n. 16656 del 20/04/2010, Privitera, Rv. 247350 – 01; in senso contrario, Sez. 2, n. 6591 del 16/01/2024 Ferrara, Rv. 285934 – 01; Sez. 6, n. 6620 del 03/12/2021, dep. 2022, Giovinazzo, Rv. 282903 - 01).

Nel caso di specie, tuttavia, la condotta ascritta al ricorrente non riguarda la fase della costituzione “originaria” del rapporto di lavoro, ma quella relativa al suo concreto e dinamico svolgimento, «nel corso del quale il lavoratore dipendente è soggetto, da parte del datore di lavoro, all’esercizio del potere organizzativo che è proprio di una struttura aziendale». La Corte precisa dunque che «la prospettazione dell’esercizio di un potere spettante al datore di lavoro può integrare gli estremi della minaccia contra ius quando si faccia ricorso alla stessa per coartare la volontà altrui ed ottenere scopi non consentiti o risultati non dovuti, né conformi a giustizia».

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