La cancellazione dell'ente dal registro delle imprese
La responsabilità amministrativa degli enti non sopravvive alla morte della persona giuridica.
La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata ieri dalla seconda sezione penale (sent. 16218/2026), ha confermato che, in caso di cancellazione dal registro delle imprese della società, l’illecito 231 si estingue.
La pronuncia pone fine ad un dibattito nell’ambito del quale un opposto orientamento faceva leva sul principio di tassatività delle cause estintive per escludere che la cancellazione dell’ente dal suddetto registro avesse un effetto estintivo. In questa prospettiva, peraltro, la cancellazione poteva rappresentare un “commodus discessus”, ovverosia un escamotage per paralizzare la pretesa punitiva e sottrare l’ente alle sanzioni pecuniarie o interdittive irrogate.
Ebbene, l’origine del contrasto deriva proprio dalla mancata previsione all'interno del d.lgs. 231/2001 delle conseguenze sul piano penale della estinzione dell’ente a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, occupandosi gli artt. 28 e segg. unicamente delle vicende modificative dell’ente, vale a dire la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione di azienda.
Del resto, osserva la Corte, “all’epoca di approvazione del citato decreto legislativo, la giurisprudenza di legittimità civile [era] unanime nel ritenere che la cancellazione avesse effetti meramente dichiarativi, tanto da far permanere una soggettività attenuata della società con una legittimazione processuale (attiva o passiva) tale da consentire la prosecuzione, nei suoi confronti, del processo”.
Nondimeno, a seguito della riforma delle società di capitali e cooperative (d.lgs. 6 del 2003), “la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell’estinzione irreversibile della società, ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, cod. civ., anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti”.
In altre parole, le formalità della cancellazione dal registro delle imprese comportano “il venir meno della persona giuridica”, con l'inevitabile conclusione che all’ente si estendono le disposizioni riguardanti l’imputato, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 231 del 2001, e si generano, così, gli stessi effetti della morte del reo.
E allora, una volta che la società cessa di esistere formalmente attraverso la procedura di liquidazione e la successiva cancellazione dal registro delle imprese, ogni pretesa sanzionatoria derivante dall’irrogazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 decade in modo irreversibile.
D’altra parte, “la sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l’applicazione di sanzioni inattuabili, dall’altro finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all’ente responsabile della violazione”.
Senza contare, osserva infine la Seconda sezione, che l’art. 27, comma 1, d. lgs 231 del 2001, nel sancire che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l’ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattere eccezionale, introducendo una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale, non consente analogia in malam partem.