La responsabilità penale del sindaco della società

Il concorso omissivo del sindaco nel reato di bancarotta fraudolenta

La Quinta Sezione della penale della Corte di Cassazione ribadisce che il sindaco di una società fallita risponde a titolo di concorso omissivo in bancarotta fraudolenta se, in presenza di condotte distrattive dell’amministratore, non esercita i poteri di vigilanza e di intervento che gli sono attribuiti dalla legge (sent. n. 12612/2026).

Nel caso di specie, al presidente del collegio sindacale di una S.r.l., poi dichiarata fallita, veniva contestata l’omessa richiesta di chiarimenti all’amministratore in merito a prelievi sistematici dai conti societari, a cui seguiva un incremento abnorme dei debiti sociali. I giudici di legittimità hanno anzitutto ricordato che, secondo un indirizzo interpretativo consolidato, “(p)er affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre (…) che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante - sotto l’aspetto causale - alla verificazione dell’evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (…). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco - e provare - comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova - che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore”.

A tal fine, continua la Corte, non sarebbe necessaria “la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive”, atteso che “l’inerzia è [già] sinonimo di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni”.

Se è dunque vero che la responsabilità del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, “è altrettanto indubbio che l’ampiezza dell’arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale”.

I singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati in un arco temporale dilatato e tali da incidere in misura gravosa sul patrimonio - la connotazione di “segnali di allarme”, “idonei ad avvisare l’organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla”.

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