Il concorso omissivo del sindaco nel reato di bancarotta fraudolenta
La Quinta Sezione della penale della Corte di Cassazione ribadisce che il sindaco di una società fallita risponde a titolo di concorso omissivo in bancarotta fraudolenta se, in presenza di condotte distrattive dell’amministratore, non esercita i poteri di vigilanza e di intervento che gli sono attribuiti dalla legge (sent. n. 12612/2026).
Nel caso di specie, al presidente del collegio sindacale di una S.r.l., poi dichiarata fallita, veniva contestata l’omessa richiesta di chiarimenti all’amministratore in merito a prelievi sistematici dai conti societari, a cui seguiva un incremento abnorme dei debiti sociali. I giudici di legittimità hanno anzitutto ricordato che, secondo un indirizzo interpretativo consolidato, “(p)er affermarsi la responsabilità penale del sindaco occorre (…) che egli abbia dato un contributo giuridicamente rilevante - sotto l’aspetto causale - alla verificazione dell’evento e che abbia avuto la coscienza e la volontà di quel contributo, anche solo a livello di dolo eventuale (…). Il che vuol dire che non basta imputare al sindaco - e provare - comportamenti di negligenza o imperizia anche gravi, come può essere il disinteresse verso le vicende societarie (fonte indiscutibile di responsabilità civile), ma occorre la prova - che può essere data, come di regola, anche in via indiziaria - del fatto che la sua condotta abbia determinato o favorito, consapevolmente, la commissione dei fatti di bancarotta da parte dell'amministratore”.
A tal fine, continua la Corte, non sarebbe necessaria “la prova di un preventivo accordo del sindaco con chi amministra la società in relazione alle operazioni distrattive”, atteso che “l’inerzia è [già] sinonimo di omissione e questa, così come può essere l’effetto di una negligenza, può anche essere animata dal dolo, in tutte le sue possibili graduazioni”.
Se è dunque vero che la responsabilità del sindaco presuppone la conoscenza, e non la sola conoscibilità, delle malefatte dell'amministratore, “è altrettanto indubbio che l’ampiezza dell’arco temporale in cui queste sono state poste in essere, il loro numero e reiterazione, oltre che la loro rilevanza, vanno presi in considerazione dal giudicante per risalire allo stato psicologico del soggetto gravato da obblighi di garanzia; stato che, per appartenere al foro interno, può essere accertato solo in maniera induttiva, facendo applicazione di massime di comune esperienza e valorizzando i segni esteriori della volontà, rilevante - nella specie - anche sotto forma del dolo eventuale”.
I singoli atti di distrazione assumono - quando sono reiterati in un arco temporale dilatato e tali da incidere in misura gravosa sul patrimonio - la connotazione di “segnali di allarme”, “idonei ad avvisare l’organo di controllo circa la spregiudicatezza del controllato e la necessità di attivarsi per contenerla”.