Un'ulteriore conferma dal diritto vivente in ordine alla centralità del postfatto nella cornice del diritto penale tributario
La nuova formulazione dell’art. 13 d.lgs. 74/2000 prescrive che, per i reati tributari, ai fini dell’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., il giudice deve valutare “in modo prevalente” una serie di indici:
a) l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
b) salvo quanto previsto al comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
c) l’entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
d) la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. a), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Lo ribadisce una recente pronuncia della Terza Sezione la Corte di Cassazione (33683/2026), ove i ricorrenti, condannati per il reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 d.lgs.74/2000, avevano lamentato – inter alia – la mancata concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.
Segnatamente, la Corte di appello aveva respinto la richiesta di applicazione dell’esimente in parola in virtù di modalità della condotta e della non esiguità del danno e del pericolo (valutati ai sensi dell'art. 1331, co. 1 c.p.), chiarendo altresì di aver tenuto in cale la condotta susseguente al reato, ma di non poter valorizzare, in tale prospettiva, l’accordo conciliativo e l’adempimento del debito tributario, perché tardivi e già congruamente valutati in punto di dosimetria della pena.
Il difensore del ricorrente aveva, allora, denunciato il vizio dell’erronea applicazione della legge, particolarmente palese alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 87/2024 e della nuova conseguente formulazione dell’art. 13 d.lgs. 74/2000; sottolineando, dunque, che i giudici di merito avrebbero dovuto convenire sulla "prevalenza" del contegno riparatorio rispetto agli elementi ostativi sopra menzionati. Disattendendo tale indicazione legislativa, avrebbero invece eluso la disciplina penale tributaria, contrassegnata da elementi di specialità.
Significativa la posizione della Corte di Cassazione che, nell’annullare con rinvio la pronuncia impugnata solo su tale punto, ha osservato che la valutazione dei giudici del merito appariva insoddisfacente, non “coglie[ndo] nella sua interezza l’intento della novella, e la sua specificazione in materia tributaria”, Inoltre, la Corte di appello non aveva debitamente motivato circa il rapporto tra l’indice del contegno riparatorio e elementi ostativi sopra menzionati, non mettendo in luce la “valenza effettiva” dello stesso.
La pronuncia sembra dunque costituire un nuovo passo da parte della giurisprudenza verso il riconoscimento del ruolo del postfatto nella valutazione della esiguità, pur nella cornice – senz’altro non priva di specificità – della materia tributaria.