Il gestore della segnalazione
Le linee guida ANAC in materia di whistleblowing (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 relativa alla segnalazione mediante canale interno) si soffermano ampiamente sul ruolo e sui requisiti del gestore della segnalazione, figura già comparsa nel decreto di recepimento della direttiva (d.lgs. 24/2023).
La funzione di gestore può essere assegnata ad una “persona”, ovvero ad “un ufficio”, interni all’ente, autonomi e dedicati ad essa, purché specificamente formati per la gestione del canale di segnalazione; o, in alternativa, può essere affidata ad un soggetto esterno, a sua volta autonomo e con personale specificamente formato (art. 4, co. 2 d.lgs. cit.)
Confermando gli orientamenti già espressi nella Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sui canali esterni di segnalazione, ANAC precisa altresì che il gestore, sia esso interno o esterno all’ente di riferimento, deve possedere i requisiti di imparzialità (e, quindi, deve operare in maniera neutrale ed equidistante rispetto alle parti coinvolte) e indipendenza (deve, dunque, essere in grado di svolgere le attività cui è tenuto senza interferenze). Le linee guida insistono, inoltre, sul possesso da parte del gestore di un adeguato livello di formazione: tale figura deve infatti disporre di solide competenze in ambito giuridico, etico e dell’integrità, nonché di un’approfondita padronanza della normativa in materia di whistleblowing e di protezione dei dati personali, oltre ad un’effettiva conoscenza dell’ente.
Le Linee Guida in esame intervengono, inoltre, sul tema del rapporto tra il gestore della segnalazione e l’organo di indirizzo, mutando l’orientamento che era stato seguito in fase di consultazione. In particolare, è venuto meno il divieto di instaurare flussi informativi da parte del gestore verso l’organo di indirizzo, atteso che il requisito di autonomia del gestore rileva con riferimento alla sola fase della gestione e all’esito dell’istruttoria. All’organo di indirizzo è, invece, attribuito un dovere di monitoraggio generale sul corretto funzionamento della procedura.
E ancora, l’atto organizzativo, o il modello 231, devono disciplinare le ipotesi di conflitto di interessi ed individuare un sostituto del gestore in caso di assenza prolungata di quest’ultimo (vale a dire superiore a giorni 7); negli enti di piccole dimensioni, in caso di conflitto di interessi, è tuttavia possibile inviare direttamente la segnalazione ad ANAC se, per carenza di personale, non si è in grado di nominare un sostituto.
Assai rilevanti, infine, le indicazioni fornite dalle linee guida in merito al potenziale cumulo di incarichi da parte del soggetto designato come gestore della segnalazione. In linea di massimo vietato, onde evitare di compromettere autonomia ed imparzialità del gestore e di generare il rischio di un conflitto di interessi, detto cumulo è nondimeno ammesso quando viene in considerazione la figura del DPO. Difatti, negli enti di piccole dimensioni, le competenze specifiche del DPO in materia di protezione dei dati e riservatezza potrebbero suggerire l’affidamento allo stesso della qualifica di gestore. La scelta in questione deve essere effettuata dall’ente sulla base di una valutazione concreta, che tenga conto della propria struttura organizzativa e dimensionale, del carico di lavoro del DPO e della necessità di garantire, in ogni caso, indipendenza, autonomia ed effettività nello svolgimento delle funzioni.
Viene altresì confermata la possibilità di affidare l’incarico in questione all’ODV. In tale caso, detto organismo è tenuto a ricevere sia i flussi informativi ordinari, sia le segnalazioni whistleblowing.