L'effettività dei presidi prevenzionistici interni all'ente richiesti dal d.lgs. 231/2001

Una recente vicenda giudiziaria mette in luce il legame tra effettività di protocolli e procedure e la concessione della misura del controllo giudiziario volontario

Nel marzo 2026 la Corte di Appello di Bologna, quale giudice della prevenzione, ha respinto l’appello proposto dalla società Impero s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Bologna con cui era stata rigettata la richiesta della società di essere ammessa al controllo giudiziario volontario previsto dall’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. Il Tribunale aveva affermato che la Impero s.r.l. – condividendone la compagine societaria – costituiva una trasposizione della Santamaria s.r.l., società colpita da una interdittiva antimafia, perché amministrata da un soggetto ritenuto vicino ad una associazione mafiosa:  tra tale ultimo soggetto e gli amministratori di Impero s.r.l., peraltro, vi erano legami parentali, essendo costui – rispettivamente – padre e suocero degli stessi.

Ne derivava una prognosi negativadi bonificabilità della realtà aziendale.

La Corte di appello aveva a suavolta ritenuto tale legame tra le due società ostativo alla concessione dellamisura, stanti – tra le varie cose – i reciproci rapporti economici ed il fattoche i mezzi operativi della Impero s.r.l. appartenessero, in realtà, allaSantamaria s.r.l. Circostanze che inducevano a confermare che Impero s.r.l. costituisseil braccio operativo dell’altra e che l’influenza mafiosa sulla Impero s.r.l.non potesse dirsi occasionale.

Inoltre, la Corte distrettuale aveva ritenuto che il modello organizzativo adottato dalla società ricorrente costituisse un “modulo in bianco privo di dati e di obblighi precisi e puntuali”, in particolare in merito ai criteri di scelta dei partners commerciali – la cui definizione è invero rilevantissima al fine di evitare di intrattenere rapporti con società colpite da provvedimenti inibitori –, al controllo sull’operato dell’amministratore, ai criteri di nomina degli organi di vigilanza e ai loro poteri, nonché, infine, alla effettiva costituzione di un organo di vigilanza.

Come noto, il controllo giudiziario su un’azienda richiede che questa sia stata colpita da una interdittiva antimafia, abbia impugnato tale provvedimento e il giudice ritenga che l’attività di agevolazione mafiosa attribuita all’impresa sia occasionale e suscettibile di bonifica, ovvero di eliminazione di ogni possibilità di infiltrazione mafiosa. La sottoposizione a tale controllo, ai sensi del comma 6della predetta norma, può essere richiesta dall’impresa stessa, interessata, nel periodo di pendenza dell’impugnazione, a proseguire l’attività in vista di una sua piena restituzione al libero mercato, quale impresa sana.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In tema di misure di prevenzione, ai fini dell’ammissione alla misura del controllo giudiziario, ai sensi dell’art. 34-bis, comma6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, richiesta dall’impresa destinataria dell’informazione antimafia interdittiva che abbia impugnato detto provvedimento, il tribunale è tenuto a valutare, in termini prognostici - sulla base del dato patologico acquisito dall’accertamento amministrativo con l’informazione antimafia interdittiva - se il richiesto intervento giudiziale di “bonifica aziendale” risulti possibile, in quanto l’agevolazione dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1,d.lgs. cit., sia da ritenere occasionale, escludendo tale evenienza, pertanto, nel caso di cronicità dell’infiltrazione mafiosa”.

La società ricorrente, nel primo motivo di ricorso, lamentava l’apparenza della motivazione in ordine alla non occasionalità dell’agevolazione mafiosa e alla possibilità di bonifica. Nel rigettare tale doglianza, la Corte di Cassazione ha valutato positivamente l’esteso impianto argomentativo dei giudici del merito rispetto ai legami tra le due società; allineandosi, in tal modo, ad un consolidato orientamento di legittimità, secondo il quale “In tema di controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le relazioni parentali tra soci o gestori dell'impresa raggiunta da interdittiva antimafia e soggetti, non conviventi, portatori di pericolosità possono determinare il rigetto della richiesta solo ove sussistano ulteriori elementi indicativi dell’influenza dei soggetti pericolosi sulle scelte e sugli indirizzi dell’impresa”.

Nel secondo motivo, la società ricorrente lamentava invece che la censura inerente il modello organizzativo fosse motivata in modo illogico, carente, apparente e travisante. Nel rigettare anche tale motivo, reputato generico, la Corte di legittimità ha sottolineato che “(l)’esame del modello organizzativo depositato dalla società, allegato all’atto di appello e così, di fatto, anche al ricorso, consente di valutare la sussistenza delle carenze indicate dalla Corte di appello: si tratta di un modulo del tutto generico, riportante i principi generali e la generica indicazione degli strumenti di controllo di una società richiesti dalla legge n. 231/2001 al fine di escludere la responsabilità da reato della stessa, ma senza alcuna concretizzazione dei protocolli e delle procedure finalizzate ad evitare la consumazione di reati”.

Detti protocolli e dette procedure “devono invece essere previsti con le caratteristiche necessarie per il tipo di società e i suoi rischi”, con conseguente concretizzazione dei criteri e delle procedure di costituzione e di operatività degli organismi di controllo “la cui indipendenza e autonomia rispetto agli amministratori deve essere assicurata in concreto, non essendo sufficiente la mera generica indicazione di tali caratteristiche, come esposte nel modello presentato dalla Impero s.r.l.”.

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