Le lesioni ai danni del personale sanitario configurano un autonomo titolo di reato
La Sezione V della Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata sul delitto di lesioni personali di cui all’art. 583-quater c.p., peraltro novellato dal decreto-sicurezza (d.l. 11 aprile 2025, n. 48), il quale ha esteso la tutela già riservata agli esercenti la professione sanitaria ed ai pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive alla ben più ampia categoria degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Nella pronuncia che si segnala (39438/2025), la Corte si è concentrata in particolar modo sulle aggressioni ai danni dei sanitari – vale a dire gli «esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell’esercizio di tali professioni o attività» –, specificando che il comma secondo della succitata previsione costituisce una fattispecie autonoma di reato.
Con argomenti spendibili anche rispetto ai soggetti tutelati per l’attività prestata in occasione di manifestazioni sportive, la Quinta sezione ha escluso, pertanto, che le lesioni ivi descritte possano costituire circostanze aggravanti del reato di cui all'art. 582 c.p. (come, invece, pacificamente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità rispetto alle lesioni di cui all’art. 583 c.p.), sulla scorta di una serie di argomenti, tratti dalle note Sezioni Unite Fedi del 2002.
A deporre a favore della natura di autonoma fattispecie di reato delle lesioni dirette al personale sanitario è – oltre all'autonoma rubrica (criterio nominalistico) e alla collocazione in autonoma previsione (criterio topografico) – la ratio stessa dell’intervento legislativo, «che sarebbe da individuarsi proprio nella volontà di sottrarre l’aumento di pena al giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.», nell’ottica di reprimere con maggiore rigore condotte violente che non si limitano a ledere il bene giuridico dell’integrità fisica, ma incidono pure sulla sicurezza collettiva in ragione della qualifica soggettiva della vittima e del contesto dell’aggressione.
Nella pronuncia in esame la Corte ha altresì fornito alcune importanti precisazioni in merito alle intersezioni tra il delitto ex art. 583-quater c.p. ed il delitto di violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale punito dall’art. 336 c.p. Non sussisterebbe un rapporto di assorbimento tra le citate fattispecie incriminatrici, atteso che «i reati sono posti a tutela di beni giuridici distinti».
Del resto, il delitto di cui all’art. 336 c.p., ha precisato la Corte nel richiamare taluni suoi precedenti, «assorbe soltanto quel minimo di violenza che si estrinseca ai danni del pubblico ufficiale per costringerlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio, ma non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al medesimo lesioni personali». In tale ultimo caso, sarebbe dunque configurabile un concorso con il reato ex art. 583-quater c.p., il quale è senz’altro qualificato sia dalla particolare qualità della persona offesa, sia dalla connessione tra l’azione lesiva posta in essere e l’esercizio di tale qualifica durante il turno di servizio.