Il rischio interferenziale è una nozione funzionale
La Corte di Cassazione torna a dettare le coordinate ermeneutiche del concetto di “interferenza” nel contesto della sicurezza sul lavoro, rispetto a quei casi in cui si registri una compresenza di più imprese nel medesimo sito lavorativo, vale a dire quando "in un medesimo ambiente si trovino ad operare stabilmente più lavoratori, dipendenti da datori di lavoro diversi".
Osserva la Quarta Sezione che “(l)’interferenza rilevante va intesa in senso funzionale, come interferenza non di soli lavoratori (…) ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi”.
Si tratta, dunque, di situazioni ove appare particolarmente significativa l'individuazione del "discrimine tra il rischio governato dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione rispetto a quello proprio del datore di lavoro”.
A tal proposito, è oramai consolidato l’orientamento secondo il quale “a parte la valutazione del rischio interferenziale che impone il coordinamento delle lavorazioni incardinate nel cantiere dalle diverse ditte che coesistono o si alternano nelle lavorazioni, il coordinatore deve prevedere e assicurare la sicurezza dei lavoratori in relazione ai rischi connessi alla conformazione e alle caratteristiche del luogo di lavoro (quindi una sicurezza ambientale) e, con riferimento alle lavorazioni e alle caratteristiche dell'opera, contemplare i rischi generici e cioè quelli che dipendano dai profili oggettivi della prestazione, degli strumenti e degli apparati utilizzati, dal rispetto delle fasi delle lavorazioni e dal programma di lavoro”.
“Restano invece nel novero dei rischi specifici, sottratti al governo del coordinatore (…) quelli afferenti al quomodo della prestazione lavorativa, alle modalità esecutive degli interventi e alle scelte operative”, che sono pienamente rimessi alla valutazione del datore di lavoro.