Lo scudo penale

Misura soggettiva e grado della colpa nell'epoca dell'emergenza sanitaria: un rigoroso accertamento

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 17569/2026 depositata il 14 maggio scorso, fornisce alcuni importanti chiarimenti in merito all’invocabilità, da parte del personale medico-sanitario, dello “scudo penale” introdotto, durante il periodo emergenziale, dal d.l. 44/2021.

Nel caso di specie, l’imputato aveva riportato condanna per il reato di omicidio colposo ex artt. 589 e 590-sexies c.p. per fatti occorsi nel gennaio 2018, quando una paziente era deceduta, secondo la ricostruzione operata dai giudici del merito, per un infarto del miocardio ad esito di una “mancata diagnosi” da parte del professionista; il quale, dopo aver erroneamente ipotizzato una mialgia dorsale, l’aveva dimessa nonostante l’esame elettrocardiografico evidenziasse i sintomi di una stenosi critica dei vasi coronarici, omettendo di effettuare gli esami ematici per la ricerca degli enzimi cardiaci e di attivare il trasferimento della donna nel reparto di cardiologia o nella sala di Emodinamica, strutture peraltro presenti presso la clinica , ove la paziente avrebbe potuto essere sottoposta a coronarografia e angioplastica con eventuale apposizione di stent.

In sede di impugnazione, il difensore di quest’ultimo aveva denunciato – intra alia – l’inosservanza ed erronea applicazione delle previsioni incriminatrici citate in relazione all’art. 5 c.p., invocando la sussistenza di una causa di esclusione della colpevolezza, atteso che, oramai settantenne, era reduce da un turno lavorativo massacrante protrattosi per due giorni consecutivi, senza personale di supporto che lo coadiuvasse nell’attività di pronto soccorso; circostanze, queste, trascurate dai giudici di merito, i quali erano pervenuti ad un giudizio di colpevolezza senza affrontare la problematica giuridica dell’esigibilità dell’esatta diagnosi nelle condizioni concrete in cui il sanitario operava.

Ebbene, la Corte ha ritenuto tali doglianze infondate, osservando che la “non esigibilità” – soprattutto quando venga prospettata, come nel caso in esame, quale difetto di rimproverabilità ancorato a stanchezza, sovraccarico lavorativo o asserite carenze organizzative – non può essere affermata in termini meramente assertivi, atteso che essa «postula un’allegazione puntuale e suscettibile di verifica in ordine al nesso tra la condizione invocata e la concreta impossibilità, in relazione alle specifiche modalità della vicenda, di porre in essere proprio la condotta doverosa omessa». In altre parole, «nel sistema vigente la non esigibilità non può operare come scusante generale “atipica”, ma necessita di una espressa previsione legislativa».

A tal proposito la Corte ha altresì ricordato che la normativa invocata dal ricorrente «ha circoscritto la punibilità per i fatti di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, ai soli casi di colpa grave, ma entro un perimetro rigorosamente definito: i fatti devono essere collocati temporalmente “durante lo stato di emergenza epidemiologica” e, soprattutto, devono “trovare causa nella situazione di emergenza”, ossia presentare un nesso eziologico con le condizioni straordinarie (organizzative, scientifiche, di risorse) determinate dalla pandemia. Coerentemente, il comma 2 [dell'art. 3-bis d.l. 44/2021] individua criteri orientativi di valutazione del grado della colpa, imponendo al giudice di considerare – tra i fattori che possono escluderne la gravità – la limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché la scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che il minor grado di esperienza e di conoscenze tecniche del personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza».​

Nel caso di specie, tuttavia, il richiamo alla suddetta disciplina è poco pertinente, non solo perché i fatti sono risalenti al gennaio 2018, ma altresì perché il ricorso non aveva allegato alcun elemento idoneo a ricondurre le omissioni nella condotta del professionista alle condizioni “di emergenza” assimilabili a quelle considerate suddetta normativa, «che presuppone un rapporto causale tra evento avverso e contesto straordinario (conoscenze scientifiche limitate sul fenomeno pandemico, impiego di personale non specializzato), e non già la sola fatica individuale o l’ordinario sovraccarico di turno».​

Negando la retroattività della norma di favore, la pronuncia sottolinea come l’applicabilità della stessa non sia scindibile dalla prova dell’esistenza di un contesto emergenziale, ancorando in tal guisa il giudizio relativo alla misura soggettivo-individualizzante della colpa ad un rigoroso accertamento processuale.

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