La definibilità in via amministrativa esclude l'iscrizione anche in caso di mancato adempimento delle prescrizioni
La pronuncia Cass. pen., Sez. 3, 3 novembre 2026, n. 38210 fornisce un importante chiarimento in merito alla procedura estintivo-ingiunzionale disciplinata dal d.lgs. 758/1994.
“Gli artt. 20 ss. d.lgs. 758/1994, (…) nel disciplinare il procedimento di estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro punite con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, prevede che il reato si estingue qualora il contravventore adempia alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi stabilito e versi, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuto adempimento, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista per la contravvenzione commessa. In tale ipotesi, l’organo di vigilanza trasmette la notizia del reato al pubblico ministero con la comunicazione dell’adempimento e del pagamento, e il pubblico ministero richiede l’archiviazione”.
Ebbene, l’art. 3, co. 1, D.P.R. n.313/2002 prevede che nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:
a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi (…), salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l’oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all’articolo162 del codice penale (…).
Osserva la Corte che “(s)ulla base dell’addentellato normativo innanzi descritto, coglie nel segno la tesi difensiva secondo cui pretendere per la non iscrizione del provvedimento giudiziario relativo alla contravvenzioni definibili in via amministrativa l’effettivo espletamento della procedura di estinzione, non risultando sufficiente la sola astratta possibilità di tale procedura, varrebbe a rendere inapplicabile la previsione normativa da ultimo riportata in quanto la definizione amministrativa della contravvenzione costituisce ostacolo alla stessa adozione del provvedimento giudiziale di condanna”.
Tale risultato lettura rinviene, in primo luogo, un argomento letterale "essendo la non iscrizione prevista per le contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, dove la locuzione 'la legge prevede' rende palese che l'esclusione è collegata alla previsione normativa e non agli adempimenti cui la definizione è subordinata".
Sorregge poi una tale conclusione il canone ermeneutico dell' "interpretazione utile" che, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile, in applicazione del criterio logico-sistematico e teleologico, impone di preferire, fra più interpretazioni possibili di una disposizione normativa, quella che attribuisce alla norma un significato utile e operativo, evitando letture che la rendano priva di effetti, superflua o inutiliter data.
"Sostenere, come si legge nel provvedimento impugnato, che 'il mancato adempimento delle prescrizioni imposte dall'Autorità amministrativa rende la condotta penalmente rilevante' e, quindi, corretta l'iscrizione, equivale a dire che la contravvenzione non è definibile in via amministrativa in quanto il decreto penale è stato adottato, così determinando l'inapplicabilità dell'art. 3 comma 1 lett. a) nella parte innanzi riportata in quanto presupposto per l'adozione del provvedimento giudiziale, dalla legge previsto come non iscrivibile, è proprio il mancato completamento della procedura amministrativa di definizione".