Misure ablative e piani di rateizzazione del debito tributario

Non può essere disposta né eseguita la confisca in caso di rateizzazione del debito tributario

Con la sentenza n. 10297 del 18marzo 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato unorientamento ormai consolidato nel diritto penale tributario, secondo cui laconfisca conseguente alla condanna per i reati tributari non può essereeseguita qualora il contribuente abbia aderito a un piano di rateizzazione deldebito tributario e stia adempiendo regolarmente agli obblighi di pagamento.

Tale principio trova fondamentonell’art. 12-bis, co. 2, del d.lgs. n. 74/2000, come modificato dal d.lgs. n.87/2024, previsione la quale statuisce che, in presenza di un debito fiscale incorso di estinzione mediante rateizzazione – anche nell’ambito di procedureconciliative o di accertamento con adesione e in assenza di inadempimenti –, ilsequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto, salvo il concretorischio di dispersione della garanzia patrimoniale desumibile dalla situazioneeconomica del reo e dalla gravità del fatto.

La ratio della norma risiedenell’esigenza di evitare una duplicazione degli effetti sanzionatori qualoral’Erario stia già recuperando il proprio credito attraverso gli strumentiordinari della riscossione.

Nel caso di specie, la vicendatrae origine da una condanna per il delitto di dichiarazione fraudolentamediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti ai sensi dell’art. 2 d.lgs.n. 74/2000, accompagnata dall’ordine di confisca del profitto del reato. Le condottecontestate all’imputata riguardavano gli anni di imposta 2012 e 2013, ma ilsequestro era intervenuto nel 2025, a distanza di oltre un decennio dalleoperazioni oggetto di addebito. L’imputata aveva allora chiesto la revoca o, insubordine, la sospensione dell’esecuzione della confisca, sostenendo che ilprogressivo pagamento del debito avesse fatto venir meno i presupposti dellamisura ablativa, atteso che ella, nelle more, aveva aderito a una procedura didefinizione del debito fiscale, rispettando il piano di pagamento concordatocon l’Agenzia delle Entrate. Il Tribunale di Gela aveva respinto l’istanza,ritenendo irrilevanti i versamenti effettuati poiché intervenuti dopo ilpassaggio in giudicato della sentenza.

La Cassazione, investita dellaquestione, ha dunque osservato:  “(l)anuova disposizione (…) prevede che qualora non sussista un concreto pericolo didispersione della garanzia patrimoniale, ricavabile da specifici elementi, ilsequestro finalizzato alla confisca non è disposto se il debito tributario è incorso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedureconciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, ilcontribuente risulti in regola con i relativi pagamenti. Ebbene, una lettura costituzionalmenteorientata della disposizione – nell’ottica dell'art. 3 Cost., sub principi diuguaglianza e di ragionevolezza - conduce a ritenere che se, alle condizioniindicate, il sequestro finalizzato alla confisca non può essere disposto, senzadiscrezionalità alcuna, a maggior ragione non potrà essere eseguita, allecondizioni medesime, la confisca stessa quando disposta in precedenza (…); èlecito affermare, pertanto, che anche in questo caso la confisca “non opera”,riprendendo la precedente lettera della legge. Questa conclusione, peraltro,risulta rafforzata dalla considerazione che la ratio che connota moltedisposizioni del d.lgs. 87/2024, compreso l’art. 12 - bis, comma 2, inesame, è proprio quella di incentivare il pagamento del debito tributario(anche ratealmente o con procedure conciliative o di adesione), come benrisulta dalla l. delega 9 agosto 2023, n. 111;  l’integrale versamento deldovuto, infatti, costituisce - a date condizioni e con dati termini - una causadi non punibilità (art. 13 d.lgs. 74/2000), per favorire la quale il giudicepuò anche sospendere temporaneamente il processo a rateizzazione in corso, o,in altri casi, una circostanza attenuante (art. 13-bis), ancora con facoltà disospensione del processo in caso di regolare pagamento rateale. In talecontesto normativo, dunque, risulterebbe irragionevolmente stridente un’interpretazionedell’art. 12-bis, comma 2, che individuasse il regolare pagamento rateale comelimite cogente alla (sola) disposizione del sequestro ma non all'esecuzionedella confisca che ne costituisce il fine”.

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