Le novità normative del TUF

Il d.lgs. 128/2026 e la riscrittura del sistema sanzionatorio

Il d.lgs. 128/2026, varato in attuazione della legge delega 21/2024, ha riscritto il sistema sanzionatorio e le procedure previste dal Testo unico finanza (Tuf). Le nuove regole sono in vigore dal 7 agosto, ma la gran parte degli istituti premiali, che presuppone l’emanazione di regolamenti di Banca d’Italia e Consob, si applicherà dal 7 maggio 2027.

La riforma in parola è intervenuta, dunque, sulle sanzioni amministrative del TUF, le quali, tuttavia, presentono caratteristiche e finalità afflittive tali da ricondurle alla categoria del dirittoa mministrativo punitivo e, in una prospettiva sostanziale, alla nozione di«materia penale» elaborata dalla giurisprudenza europea.

A norma del nuovo art. 194.1, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando le violazioni “rivestono carattere rilevante” secondo quanto stabilito con regolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettive competenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro. Tra questi rilevano l’impatto della condotta sull’organizzazione e sui rischi, il carattere sistematico delle violazioni, il pericolo per gli investitori e la stabilità del mercato, l’ostacolo alla vigilanza e l’entità del profitto o del danno. Sono comunque sempre rilevanti le violazioni con un minimo edittale superiore a 30.000 euro.

Al di sopra di tale soglia, la sanzione pecuniaria può essere accompagnata o sostituita da ulteriori misure: l’art. 194-bis.1 consente di ordinare la cessazione dell’infrazione o di rendere pubblica la violazione e il relativo responsabile. Il mancato rispetto dell’ordine comporta un aumento della sanzione fino a un terzo.

Cambia inoltre la disciplina della confisca. Il nuovo comma 1 dell’art. 187-sexies prevede sempre la confisca di una somma di denaro pari al profitto dell’illecito, e non più del prodotto o del profitto. La modifica recepisce la sentenza n. 112/2019della Corte costituzionale, che aveva limitato la confisca obbligatoria al solo profitto, ritenendo sproporzionata quella del prodotto e dei beni strumentali. In alternativa alla confisca, lo stesso provvedimento sanzionatorio può quindi imporre il pagamento di una somma equivalente al profitto.

Particolare rilevanza è attribuita agli strumenti di natura premiale.

Tra gli strumenti premiali previsti dalla disciplina rientra, anzitutto, quello degli impegni di cui all’articolo 196-ter. A partire dalla contestazione degli addebiti, il soggetto incolpato dispone di trenta giorni per presentare una proposta contenente interventi idonei a rimuovere gli effetti lesivi degli interessi tutelati. L’Autorità competente, individuata nella Banca d’Italia o nella Consob a seconda dei casi, procede alla valutazione della gravità della violazione e delle eventuali misure correttive che siano già state adottate. Qualora ritenga sufficienti le iniziative proposte, può attribuire loro carattere vincolante e, contestualmente, chiudere il procedimento senza applicare alcuna sanzione. La presentazione degli impegni produce, inoltre, l’interruzione dei termini procedimentali e implica la rinuncia da parte dell’interessato a contestare l’eventuale provvedimento di accoglimento. La procedura può essere successivamente riattivata nel caso in cui gli impegni non vengano rispettati oppure qualora emerga che la decisione dell’Autorità sia stata fondata su dati o informazioni non corrette; in tali circostanze, la sanzione applicabile può essere incrementata fino a un terzo.

Un diverso meccanismo è quello disciplinato dall’articolo 196-quater, al quale l’interessato può ricorrere entro lo stesso termine previsto per la presentazione degli impegni oppure successivamente al loro eventuale rigetto. Si tratta di una forma di definizione consensuale del procedimento, assimilabile a un vero e proprio «patteggiamento amministrativo». Una volta valutata positivamente l’istanza, anche considerando i precedenti del soggetto interessato, l’Autorità instaura un confronto con quest’ultimo. Al termine del contraddittorio, l’interessato è chiamato a formulare una proposta che individui l’entità delle sanzioni e, ove necessario, le ulteriori misure volte ad adeguare la condotta. L’importo della sanzione deve collocarsi tra il minimo previsto dalla legge e il massimo edittale, quest’ultimo previamente ridotto di un quinto. Sulla proposta l’Autorità deve pronunciarsi, in senso favorevole o negativo, entro sessanta giorni.

L’accesso a tale procedimento comporta, tuttavia, alcune conseguenze per il destinatario della sanzione. In particolare, l’accettazione della proposta implica la rinuncia alla possibilità di proporre ricorso e determina la pubblicazione del provvedimento. Inoltre, la sanzione irrogata continua ad assumere rilevanza, per i cinque anni successivi, nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti agli esponenti aziendali. Il vantaggio riconosciuto al soggetto interessato consiste, invece, nella possibilità di ottenere il pagamento rateale della sanzione, attraverso un numero di rate mensili compreso tra tre e trenta, senza che sia necessario subordinare tale possibilità alla verifica delle sue condizioni economiche.

A completare il sistema degli strumenti premiali interviene il pagamento in misura ridotta disciplinato dall’articolo 196-quinquies. La disposizione trova applicazione esclusivamente con riferimento a una serie di violazioni di minore gravità, individuate in modo tassativo e riguardanti prevalentemente gli obblighi di comunicazione. In presenza di tali presupposti, il procedimento può essere definito mediante il pagamento, da effettuarsi entro trenta giorni, di una somma pari al doppio del minimo previsto dalla legge. L’accesso a questa forma di definizione è tuttavia escluso nei confronti di chi abbia già beneficiato del medesimo istituto nei dodici mesi precedenti.

 

 

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