Le novità normative del TUF

Il d.lgs. 128/2026 e la riscrittura del sistema sanzionatorio

Il d.lgs. 128/2026, varato inattuazione della legge delega 21/2024, ha riscritto il sistema sanzionatorio ele procedure previste dal Testo unico finanza (Tuf). Le nuove regole sono invigore dal 7 agosto, ma la gran parte degli istituti premiali, che presupponel’emanazione di regolamenti di Banca d’Italia e Consob, si applicherà dal 7maggio 2027.

La riforma in parola è intervenuta,dunque, sulle sanzioni amministrative del TUF, le quali, tuttavia, presentono caratteristichee finalità di natura afflittiva tali da ricondurle alla categoria del dirittoamministrativo punitivo e, in una prospettiva sostanziale, alla nozione di«materia penale» elaborata dalla giurisprudenza europea.

A norma del nuovo art. 194.1, lesanzioni amministrative previste dal presente decreto si applicano quando leviolazioni “rivestono carattere rilevante” secondo quanto stabilito conregolamento dalla Banca d'Italia e dalla Consob in base alle rispettivecompetenze, tenuto conto dei seguenti criteri, anche in alternativa tra loro. Traquesti rilevano l’impatto della condotta sull’organizzazione e sui rischi, ilcarattere sistematico delle violazioni, il pericolo per gli investitori e lastabilità del mercato, l’ostacolo alla vigilanza e l’entità del profitto o deldanno. Sono comunque sempre rilevanti le violazioni con un minimo edittalesuperiore a 30.000 euro.

Al di sopra di tale soglia, lasanzione pecuniaria può essere accompagnata o sostituita da ulteriori misure:l’art. 194-bis.1 consente di ordinare la cessazione dell’infrazione o direndere pubblica la violazione e il relativo responsabile. Il mancato rispettodell’ordine comporta un aumento della sanzione fino a un terzo.

Cambia inoltre la disciplinadella confisca. Il nuovo comma 1 dell’art. 187-sexies prevede sempre laconfisca di una somma di denaro pari al profitto dell’illecito, e non piùdel prodotto o del profitto. La modifica recepisce la sentenza n. 112/2019della Corte costituzionale, che aveva limitato la confisca obbligatoria al soloprofitto, ritenendo sproporzionata quella del prodotto e dei beni strumentali.In alternativa alla confisca, lo stesso provvedimento sanzionatorio può quindiimporre il pagamento di una somma equivalente al profitto.

Particolare rilevanza è attribuitaagli strumenti di natura premiale.

Tra gli strumenti premialiprevisti dalla disciplina rientra, anzitutto, quello degli impegni di cuiall’articolo 196-ter. A partire dalla contestazione degli addebiti, il soggettoincolpato dispone di trenta giorni per presentare una proposta contenenteinterventi idonei a rimuovere gli effetti lesivi degli interessi tutelati.L’Autorità competente, individuata nella Banca d’Italia o nella Consob aseconda dei casi, procede alla valutazione della gravità della violazione edelle eventuali misure correttive che siano già state adottate. Qualora ritengasufficienti le iniziative proposte, può attribuire loro carattere vincolante e,contestualmente, chiudere il procedimento senza applicare alcuna sanzione. Lapresentazione degli impegni produce, inoltre, l’interruzione dei terminiprocedimentali e implica la rinuncia da parte dell’interessato a contestarel’eventuale provvedimento di accoglimento. La procedura può esseresuccessivamente riattivata nel caso in cui gli impegni non vengano rispettatioppure qualora emerga che la decisione dell’Autorità sia stata fondata su datio informazioni non corrette; in tali circostanze, la sanzione applicabile puòessere incrementata fino a un terzo.

Un diverso meccanismo è quellodisciplinato dall’articolo 196-quater, al quale l’interessato può ricorrereentro lo stesso termine previsto per la presentazione degli impegni oppuresuccessivamente al loro eventuale rigetto. Si tratta di una forma di definizioneconsensuale del procedimento, assimilabile a un vero e proprio «patteggiamentoamministrativo». Una volta valutata positivamente l’istanza, anche considerandoi precedenti del soggetto interessato, l’Autorità instaura un confronto conquest’ultimo. Al termine del contraddittorio, l’interessato è chiamato aformulare una proposta che individui l’entità delle sanzioni e, ove necessario,le ulteriori misure volte ad adeguare la condotta. L’importo della sanzionedeve collocarsi tra il minimo previsto dalla legge e il massimo edittale,quest’ultimo previamente ridotto di un quinto. Sulla proposta l’Autorità devepronunciarsi, in senso favorevole o negativo, entro sessanta giorni.

L’accesso a tale procedimentocomporta, tuttavia, alcune conseguenze per il destinatario della sanzione. Inparticolare, l’accettazione della proposta implica la rinuncia alla possibilitàdi proporre ricorso e determina la pubblicazione del provvedimento. Inoltre, lasanzione irrogata continua ad assumere rilevanza, per i cinque anni successivi,nella verifica della sussistenza dei requisiti richiesti agli esponentiaziendali. Il vantaggio riconosciuto al soggetto interessato consiste, invece,nella possibilità di ottenere il pagamento rateale della sanzione, attraversoun numero di rate mensili compreso tra tre e trenta, senza che sia necessariosubordinare tale possibilità alla verifica delle sue condizioni economiche.

A completare il sistema deglistrumenti premiali interviene il pagamento in misura ridotta disciplinatodall’articolo 196-quinquies. La disposizione trova applicazione esclusivamentecon riferimento a una serie di violazioni di minore gravità, individuate inmodo tassativo e riguardanti prevalentemente gli obblighi di comunicazione. Inpresenza di tali presupposti, il procedimento può essere definito mediante ilpagamento, da effettuarsi entro trenta giorni, di una somma pari al doppio delminimo previsto dalla legge. L’accesso a questa forma di definizione è tuttaviaescluso nei confronti di chi abbia già beneficiato del medesimo istituto neidodici mesi precedenti.

 

 

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