Novità normative in materia di intelligenza artificiale

Approvato in via definitiva lo schema del decreto legislativo di adeguamento della normativa all'AI Act

L’intelligenza artificiale si appresta a entrare ufficialmente nel sistema di responsabilità amministrativa da reato dell’ente.

Le nuove disposizioni in materia di intelligenza artificiale derivano dalle deleghe contenute nella l. 23 settembre 2025, n. 132, adottata nell’ambito del processo di adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva, il 4 agosto 2026, lo schema di decreto legislativo volto ad adeguare la normativa nazionale all’AI Act, prevedendo, tra le altre misure, l’introduzione del nuovo art. 437-bis c.p. e del nuovo art. 25-vicies del d.lgs. n. 231/2001, con il conseguente inserimento delle relative fattispecie nel catalogo dei reati presupposto 231.

Si tratta di novità particolarmente significative, poiché il sistema 231 viene ampliato con fattispecie penali specificamente connesse all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alla sicurezza dei relativi sistemi.

Lo schema di decreto prevede l’introduzione, nel catalogo di reati presupposto del d.lgs. n. 231/2001, del nuovo art. 25-vicies, rubricato “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”, che disciplina l’applicazione della responsabilità dell’ente in relazione a due nuove fattispecie:

- l’art. 437-bis c.p., Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi;

- l’art. 612-quater c.p., Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Il nuovo art. 25-vicies prevede, in particolare, per l’art. 437-bis c.p., una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote; per l’art. 612-quater c.p., una sanzione pecuniaria da 200 a700 quote.

Per entrambe le fattispecie sono inoltre previste sanzioni interdittive, tra cui la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

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