Rimessa alla Sezioni Unite la questione relativa alle garanzie applicabili alla perquisizione presso lo studio del difensore indagato
Quali garanzie nel caso diperquisizione presso lo studio di un avvocato sottoposto ad indagini?
La Sesta Sezione penaledella Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22178/2026, prendendo atto diun contrasto sul punto, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite,che dovranno stabilire
“(s)e le garanziepreviste dall’art. 103 c.p.p. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestrinegli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore siasottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell’indagato odell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all’attodi ricerca della prova”.
Secondo un primo indirizzo,“le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cod.proc. pen. non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nelprocedimento in cui sorge la necessità di svolgere attività di ispezione,perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui taliatti vengano eseguiti nell'ufficio di un professionista iscritto all'albo degliavvocati”. Si tratta, del resto, di “garanzie (…) a tutela non della dignitàprofessionale degli avvocati, ma del libero dispiegamento dell’attivitàdifensiva e del segreto professionale”, le quali trovano fondamentonell’art. 24 della Costituzione, che sancisce la inviolabilità della difesa,diritto fondamentale della persona.
Secondo un diverso indirizzo, qualorail sequestro da eseguirsi nell’ufficio di un difensore “venga disposto nell’ambitodi un procedimento relativo ad un reato attribuito al difensore medesimo, non ènecessario l’avviso al Consiglio dell’ordine forense di cui al terzo commadell’art. 103 cod. proc. pen., e ciò in quanto nella predetta ipotesi nonviene in rilievo la tutela della funzione difensiva e dell’oggetto delladifesa, cui è finalizzata la disposizione in esame, atteso che il soggettoattivo del reato non è la persona assistita bensì una persona che esercita laprofessione legale”.
Nel caso da cui è originatal’ordinanza di remissione, il difensore – indagato per frode nelle pubblicheforniture quale amministratore di fatto di una società – aveva subìto unaperquisizione presso il proprio studio professionale senza l’osservanza dellegaranzie previste dal codice di procedura. Il Tribunale del riesame avevatuttavia respinto le sue doglianze, ritenendo che tali tutele non si applicasseroal caso di specie.