Prospettive di riforma

Depositata la relazione del "tavolo tecnico" per la riforma del d.lgs. 231/2001 - Focus sui profili sostanziali

Si segnala la pubblicazione della relazione conclusiva del “Tavolo tecnico” istituito presso l’Ufficio del Gabinetto del Ministero della Giustizia per la riforma della disciplina della responsabilità ex crimine degli enti. Il gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione Giorgio Fidelbo, ha depositato una proposta di articolato di riforma al d.lgs. 231/2001 che, da un lato, punta all’ulteriore potenziamento della vocazione preventiva della disciplina in parola, già «agevolmente rintracciabile, dapprima, nella funzione ‘esimente’ assegnata all’adozione e attuazione del modello di organizzazione (…) e, successivamente, nella valorizzazione di condotte riparatorie post factum quali cause di esclusione o di riduzione di alcune sanzioni»; e, dall’altro lato, mira a rafforzare il sistema di garanzie dell’ente sul versante processuale, «completando il processo di parificazione alla posizione dell’imputato».

Tra i profili meritevoli di maggiore attenzione sul piano del diritto penale sostanziale, compare senz’altro il ripensamento dei criteri imputativi della responsabilità dell’ente. In primo luogo, l’articolato cristallizza, mediante l’introduzione di un nuovo comma 1-bis alla previsione dell’art. 5, l’indirizzo ermeneutico oramai dominante in materia di reati colposi, a mente del quale i criteri oggettivi dell’interesse e del vantaggio devono essere ancorati alla condotta, nei termini di “un risparmio di spesa o un incremento di produzione” (art. 1). In secondo luogo, la relazione suggerisce di elevare la colpa di organizzazione ad elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, permettendo di superare la problematica inversione probatoria nel caso di reato commesso da un soggetto apicale (art. 2); in tal modo, ai sensi del novellato art. 6 d.lgs. 231/2001, l’ente risponderebbe degli illeciti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dalle persone indicate nell’articolo 5, co. 1, siano esse indifferentemente "apicali" o "sottoposte", quando la loro commissione è stata determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Detto modello deve rispondere alle esigenze già formalizzate nell’attuale assetto normativo all’art. 6, il cui contenuto verrebbe ora riversato nell’art. 7, con alcune novità, che riguardano: (i) la valorizzazione del “profilo funzionale” dei protocolli, atti a «conform[are] le decisioni e l’attività dell’ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni e la predisposizione di cautele e controlli rivolti a prevenire la commissione dei reati»; (ii) la previsione di obblighi di formazione nei confronti dei soggetti apicali e sottoposti; (iii) la descrizione del sistema dei controlli interni, vale a dire dell’insieme degli strumenti volti ad individuare, monitorare, misurare e mitigare i rischi di impresa, compresi quelli ‘normativi’; (iv) la previsione di obblighi di segnalazione e del divieto di ritorsione, calibrati alla stregua del recente d. lgs. 24/2023 in materia di Whistleblowing. Assai rilevante rispetto al profilo della “validazione giudiziale del modello”, sul quale nella prassi applicativa si sono addensate le principali incertezze, anche il potenziamento della funzione delle best practices quali strumenti orientativi e “conformativi” della valutazione (art. 4). Con riferimento, infine, all’organismo di vigilanza, è stata per lo più confermata la scelta del legislatore del 2001, che rimette all’autonormazione del singolo ente le scelte inerenti, in particolare, la sua composizione. È stata, inoltre, riproposta, la disposizione oggi prevista dall’art. 6, comma 3 del decreto, concernente l’elaborazione delle linee-guida, da parte delle associazioni rappresentative degli enti, comunicate al Ministero della Giustizia. È stato, invece, stralciato il comma 4-bis dell’art. 6 che, nelle società di capitali, consentiva di affidare al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza e al consiglio per il controllo della gestione le funzioni dell’organismo di vigilanza.

Novazioni di un certo rilievo si concentrano altresì sul principio di autonomia ex art. 8 d.lgs. 231/2001, che, nella proposta del tavolo tecnico (art. 5), dovrebbe oggi abbracciare – accanto alle ipotesi di autore del reato presupposto non imputabile o non identificato – quella della persona fisica non colpevole delle carenze organizzative dell’ente e, come tale, destinataria di un provvedimento di archiviazione o prosciolta per difetto di uno degli elementi costitutivi del reato. Si pensi al caso in cui l’autore di un reato doloso eccepisca di non aver ottemperato alle prescrizioni di legge, perché, sulla scorta della procedura interna, riteneva, per errore, di non essere il soggetto adibito all’espletamento dell’obbligo; o alla diversa situazione in cui l’autore di un reato colposo abbia trasgredito una cautela, ma sia comunque non rimproverabile per difetto di esigibilità della condotta doverosa indotta, da procedure aziendali poco chiare sul terreno del riparto delle competenze interne. Ma vi è di più, perché la proposta suggerisce di derogare alla disciplina dell’art. 8 in materia di inestensibilità, tra persona fisica ed ente, delle cause estintive del reato, in un’ulteriore ipotesi, che va ad aggiungersi a quella dell’amnistia, già normativizzata all’attuale art. 8, co. 1, lett. b). Si tratta della situazione in cui intervenga la remissione della querela da parte della vittima del reato presupposto, meritevole di produrre i suoi effetti anche sull’ente, atteso che «la composizione dei (…) conflitti [tra la vittima e l’autore del fatto] comprova la volontà della vittima di interrompere il processo» e, pertanto, «la sua prosecuzione nei confronti dell’ente sarebbe (…) sprovvista di qualsiasi plausibilità». Ponendo fine ad un dibattito giurisprudenziale oramai assestato sulla posizione di segno opposto, il tavolo tecnico propone infine di inserire un ultimo comma all’art. 8, teso ad attribuire specifico rilievo alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p., estendibile all’ente «quando l’illecito amministrativo da esso dipendente risulta occasionale». L’idea sottesa a tale novazione è che «l’istanza deflativa, alla base dell’art. 131-bis c.p., dovrebbe – a certe condizioni – operare a tutto campo»: se, difatti, la “caratura bagatellare” del reato impone all’ordinamento di rinunciare alla sanzione in virtù dei principi di offensività e ragionevolezza, non vi sarebbe ragione per attivare la giustizia penale nei confronti dell’ente, salvo i casi di “regolarità” dell’illecito. «Questa delimitazione», spiega la Relazione, «risponde al dato criminologico secondo cui possono esservi casi ove, sebbene il reato presupposto risulti particolarmente tenue, l’ente si riveli un autore non bagatellare. Infatti, in un’organizzazione, può verificarsi – e non di rado – che una violazione bagatellare venga reiterata, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da persone fisiche diverse, eventualmente in successione diacronica, che operano al suo interno (si pensi ad alcune contravvenzioni ambientali di particolare tenuità)».

Nell’ottica di un potenziamento della compliance d’impresa, il tavolo tecnico contempla altresì, al nuovo art. 8-bis del d.lgs. 231/2001, una causa estintiva dell’illecito, applicabile quando l’ente, entro novanta giorni dalla contestazione dell’illecito amministrativo: a) elimini le carenze organizzative che hanno determinato o agevolato la commissione del reato, tramite una proposta di riorganizzazione; b) offra il risarcimento del danno e indichi le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato. A potere beneficiare della novità in parola sono, nondimeno, solo gli enti che, prima della commissione del reato, avevano adottato ed attuato il modello di organizzazione: limitazione, questa, «da ritenere del tutto opportuna sul piano politico-criminale, perché il ‘premio’ dell’estinzione viene accordato solo agli enti che (…) hanno manifestato un chiaro orientamento in direzione del rispetto della legalità» (art. 6).

E ancora. Assai rilevanti sono le soluzioni di riforma proposte in ordine alla prescrizione dell'illecito amministrativo dell'ente di cui all’art. 22 d.lgs. 231/2001, che la relazione articola in due diverse alternative. La prima (art. 9 – Testo A), al fine di «garantire la proporzionalità tra la gravità del fatto illecito e l’evento estintivo», parifica la disciplina della prescrizione dell’illecito dell’ente a quella prevista per il reato della persona fisica, compreso il nuovo istituto dell’improcedibilità ex art. 344-bis c.p.p. La seconda (art. 9 – Testo B), sulla scorta della consapevolezza che «la disciplina penalistica, comportando la variabilità del termine di prescrizione a seconda del limite edittale massimo applicabile per ciascun reato, introdurrebbe un elemento di eccessiva variabilità», peraltro con il rischio di «un computo diversificato a seconda delle diverse aree di rischio collegate all’operatività dell’ente», preferisce introdurre un termine unico di prescrizione per l'illecito amministrativo dell’ente, pari a sei anni, oltreché una norma analoga a quella contenuta all’art. 161-bis c.p., in virtù della quale il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Inoltre, «al fine di evitare che il solo procedimento nei confronti dell’ente risulti privo di durata certa dopo la pronuncia di primo grado», la proposta B estende il meccanismo dell’improcedibilità all’ente, inserendo un rimando all’art. 344-bis c.p.p.  al quinto comma dell’art. 22.

Sul piano del diritto penale sostanziale, occorre infine sottolineare i criteri di delega conferita al Governo per una revisione del catalogo dei reati presupposto nella prospettiva di una razionalizzazione dello stesso e delle relative sanzioni per l’ente, sia pecuniarie che interdittive, delle quale si intende favorire una maggiore individualizzazione rispetto all’illecito dell’ente (art. 17). Con riguardo alle sanzioni pecuniarie, solo per fare un esempio, la delega mira a rideterminare i minimi e i massimi sanzionatori relativi alle singole fattispecie di reato contenute nel “catalogo dei reati presupposto”, atteso che le cornici edittali delle sanzioni pecuniarie non rispecchiano adeguatamente la diversa gravità degli illeciti; senza contare l’avvertita urgenza di un ripensamento dei criteri di determinazione delle quote, specie in considerazione del fatto che essi, allo stato attuale, «non sempre consentono un adeguato adattamento delle sanzioni pecuniarie alle diverse dimensioni economiche degli enti, potendo risultare gli importi, a seconda dei casi, eccessivamente onerosi per le imprese di minori dimensioni o, al contrario, privi di un’effettiva incidenza dissuasiva nei confronti delle realtà di maggior rilievo economico». Con riguardo alle sanzioni interdittive, la delega punta a garantire il superamento di talune irrazionalità dell’attuale assetto, là dove questo non ammette l’applicabilità di dette sanzioni rispetto a reati di particolare gravità, per poi prevederne l’irrogazione in relazione a fattispecie dal disvalore più modesto. Per concludere, il Governo è chiamato ad una riscrittura del catalogo dei reati presupposto, dal momento che quest’ultimo, negli anni, si è progressivamente ampliato, «smarrendo la propria vocazione originaria» e rendendo assai difficoltosa non solo l’individuazione del perimetro di rischio penale, ma altresì la conseguente predisposizione delle correlate attività di risk management. Di sicura rilevanza per la criminalità di impresa sono, nondimeno, i reati contro la pubblica incolumità, dei quali si auspica l’introduzione nel catalogo, come peraltro già richiesto dalla stessa legge delega 300/2000.

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