Fattispecie corruttive

Regalie di modico valore e reati corruttivi

La Corte di Cassazione, con la pronuncia del 14 gennaio 2026, n. 1620 della Sesta Sezione, torna a fare il punto sulle regalie di modico valore, che il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici fa coincidere con doni e utilità dal valore indicativo non superiore ad euro 150 (art. 4 D.P.R. 62/2013), ricordando che anche la corresponsione di somme di denaro inferiori a tale soglia a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio è suscettibile di integrare il reato di corruzione.

Nel caso affrontato dalla pronuncia che si segnala, due dipendenti di una agenzia di pompe funebri in un paio di occasioni avevano corrisposto ad un operatore dell’obitorio piccole somme (di euro 50 ciascuna) per garantirsi una più rapida vestizione delle salme durante il periodo Covid-19. Ferma la qualificazione di incaricato di pubblico servizio dell’operatore – «le cui mansioni (…) implicano conoscenze del regolamento di polizia mortuaria che comportano un’attività di collaborazione, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle competenti autorità sanitarie» –, la Corte ha colto l’occasione per ribadire che «l’art. 318 c.p., con previsione di carattere generale, sanziona l’accordo con il quale il pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio, in virtù del rinvio contenuto al successivo art. 320 c.p.) accetta di ricevere denaro o altra utilità per il compimento di un atto del suo ufficio». E ancora, «(o)ggetto del contratto è la vendita delle funzioni o dei poteri del funzionario; il reato si perfeziona, quindi, a prescindere da un danno concreto, qual è l’effettivo sviamento della funzione amministrativa, e si pone come reato di pericolo, diversamente dal successivo art. 319 c.p.».

Ben conscia che, nella pratica, sia difficilmente ottenibile la prova dell’accordo, la Cassazione ha precisato altresì che «laddove manchino elementi univoci dimostrativi [di quest’ultimo], in presenza di una dazione di denaro o altra utilità, si valorizza talvolta la proporzionalità tra le prestazioni» e «(n)ei casi in cui la dazione indebita sia irrisoria rispetto alla rilevanza dell’atto amministrativo compiuto dal pubblico agente, risulterà (…) più difficile la dimostrazione dell’esistenza del nesso sinallagmatico con l’esercizio della funzione».

Nondimeno, il modico valore dell’utilità non permette di scriminare il reato corruttivo, atteso che il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti fa espresso divieto di chiedere o accettare regalie «indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato». La disposizione, continua la Sesta Sezione, è «di chiaro stampo deontologico» e, come tale, «si pone al di là e al di fuori dell'ambito penale», a livello disciplinare, vietando in linea generale le regalie di modico valore correlate allo svolgimento dell'attività del proprio ufficio, in quanto capaci di incidere sull’apparenza di imparzialità e sull’immagine della pubblica amministrazione. «Ciò che la norma consente, piuttosto, sono i donativi di modico valore che non siano correlati all’esercizio delle proprie funzioni o del proprio servizio, laddove effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini internazionali».

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