Responsabilità del committente privato e appalti "domestici"

Gli orientamenti della Corte di Cassazione

Cassazione penale, Sez. 3, 17 luglio 2026, n. 27121

In relazione ad un infortunio mortale avvenuto durante i lavori di ristrutturazione di una casa rurale, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito alcuni orientamenti in materia di responsabilità del committente privato.

La Corte di appello di Bologna aveva aderito alla sentenza del Tribunale di Parma, che aveva ritenuto l’imputato, in qualità di proprietario committente, responsabile dell’omicidio colposo di un operaio, per aver omesso di verificare, in violazione dell’art. 6, co. 2,d.lgs. 494/1996, che il coordinatore per la progettazione avesse redatto un piano di sicurezza e coordinamento, nonché che il coordinatore per l’esecuzione dell’opera, a seguito della modifica dei lavori da eseguirsi sul fabbricato (da mera rimozione della copertura e dei solai a demolizione dei muri portanti),avesse effettuato un aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento. Infine, un profilo d rimprovero riguardava l’omessa verifica della congruità del piano operativo di sicurezza dell’impresa esecutrice.

Successivamente, la Quarta Sezione della Corte di legittimità aveva annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Bologna nei confronti del privato, ritenendo fondati alcuni dei motivi di gravame, con cui si censurava l’avvenuta nomina, da parte dell’imputato, del responsabile dei lavori. Quest'ultimo, sprovvisto di competenze tecniche, aveva infatti nominato responsabile dei lavori e coordinatore per la progettazione il geometra, a cui aveva conferito un mandato omnicomprensivo, il quale a sua volta aveva provveduto a nominare un coordinatore per l’esecuzione. La Corte di legittimità, sul presupposto che la individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa deve essere operata sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti, aveva affermato che il soggetto che, nell’interesse di altri, compie di fatto tutto quanto necessario per la esecuzione dei lavori deve essere ritenuto il responsabile della inosservanza della normativa in materia e delle conseguenze che ne siano eventualmente derivate, sì rilevando la contraddizione in cui erano incorsi i giudici di merito,  che avevano imputato al committente la responsabilità dell'evento occorso.

Ad esito dell’assoluzione dell’imputato da parte della Corte d’Appello di Bologna, le parti civile costituite avevano proposto ricorso per Cassazione.

Ebbene, nel rigettare il ricordo, la Terza Sezione ha osservato che, con il d.lgs. 494/1996, la figura del committente ha trovato un espresso riconoscimento normativo, con esplicitazione degli obblighi su tale figura gravanti (art. 3); obblighi oggi trasfusi nell’art. 90 t.u. 81/2008, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione.

Nondimeno, ricorda la Corte, “la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, rispetto al dovere di sicurezza, gravante sul datore di lavoro ed operante anche in relazione al committente, non può esigersi da parte di quest’ultimo un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l’incidenza della sua condotta nell’eziologia dell’evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l’esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell’appaltatore o del prestatore d’opera, alla sua ingerenza nell’esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d’opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo”.

Peraltro, con riferimento agli appalti di natura cd. “domestica”, la giurisprudenza ha da sempre distinto la posizione del committente professionale da quello privato, ritenendo che “il committente privato (…) che affidi in appalto lavori di manutenzione domestica, come avvenuto nel caso di specie, non sia tenuto a conoscere, al pari di quello professionale, le singole disposizioni tecniche previste dalla normativa prevenzionale per evitare la  verificazione di infortuni, derivandone altrimenti una paralisi dei lavori di manutenzione domestica”. Ne deriva che “(s)i potrà profilare una responsabilità penale del committente quando vi sia prova che si sia ingerito nell’organizzazione o nell’esecuzione del lavoro o in presenza di un’agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo”.


“[Pertanto], se non vuole assumere su di sé tutti gli obblighi in materia di sicurezza e rispondere penalmente degli eventuali infortuni dei lavoratori, il committente è tenuto a scegliere adeguatamente l’impresa appaltatrice, verificando che essa sia munita dei titoli di idoneità prescritti dalla legge (ovvero che sia regolarmente iscritta alla C.C.I.A., che sia dotata del documento di valutazione dei rischi e che non sia destinataria di provvedimenti sospensivi o interdittivi) e che sia anche dotata della capacità tecnica e professionale rispetto al tipo di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.

“La responsabilità del committente può dipendere, dunque, dalla individuazione di un contraente inadeguato oppure dalla effettiva ingerenza nell’esecuzione del contratto o, infine, dall’agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo”.

Non solo, dunque, all’imputato non poteva essere mosso rimprovero alcuno in merito agli adempimenti previsti dalla normativa in parola, né poteva essere sostenuto che si fosse in presenza di un’agevole ed immediata percepibilità delle situazioni di pericolo, atteso che le pronunce di merito avevano accertato che egli non si fosse recato nel cantiere nei giorni che hanno preceduto l’inizio dei lavori di demolizione, avendo avuto soltanto una generica notizia del loro avvio e neanche essendo stato messo a conoscenza del subappalto di tali lavori.

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