Gli organi di direzione politica devono individuare il soggetto titolare degli obblighi prevenzionistici
Cass. pen., Sez. 3, 06 luglio 2026, n. 25368
La sentenza che si segnala trae origine dalla vicenda ad esito della quale il Tribunale di Messina aveva condannato il Sindaco del Comune di S. per il reato ex art. 37 comma 1 lett. a) d.lgs. 81/2008 per non avere provveduto, nella sua qualità di datore di lavoro del personale del comando dei Vigili Urbani del Comune predetto, ad assicurare a ciascun lavoratore la formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.
La previsione citata, difatti, stabilisce che il datore di lavoro deve far sì che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
Avverso la sentenza predetta aveva proposto impugnazione il difensore del Sindaco.
Con il primo di tre motivi, il ricorrente aveva dedotto il vizio di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione riguardo alla posizione di garanzia in capo al Sindaco.
Il Tribunale avrebbe data per scontata la responsabilità del ricorrente trascurando la circostanza che la responsabilità negli enti pubblici non ricade automaticamente sull’organo politico di vertice, ma deve invero essere accertata in concreto verificando se vi sia stata delega di funzioni con poteri decisionali e di spesa. In altre parole, il giudice non si sarebbe confrontato con atti amministrativi utili per la lamentata omessa ricostruzione del ruolo dell’imputato.
Ebbene, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la decisione impugnata, precisando che:
“nelle amministrazioni pubbliche spetta agli organi di direzione politica procedere all’individuazione dei soggetti cui attribuire la qualità di datore di lavoro, con la conseguenza che in mancanza di tale individuazione permane in capo a suddetti organi l’indicata qualità, anche ai fini dell’eventuale responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica”.
Nondimeno, nel caso di specie i giudici di merito avevano omesso ogni verifica circa la concreta configurabilità della qualifica di datore di lavoro in capo all’imputato.
Se ne può ricavare che non può presumersi l’automatica responsabilità del Sindaco, atteso che gli organi di direzione politica devono individuare il soggetto titolare degli obblighi prevenzionistici.