Imposizioni illegittime del datore di lavoro sotto minaccia di licenziamento
Si segnala la recente pronuncia Cass. pen., Sez. II, 15 aprile 2026, n. 13728, ove la Corte ritiene configurabile il reato di estorsione in capo al titolare della ditta di autotrasporti che impone ai dipendenti di manomettere il cronotachigrafo sotto minaccia di licenziamento.
Secondo le conformi sentenze di merito, il datore di lavoro avrebbe costretto due autisti di autocarri a manomettere l’apparecchio cronotachigrafo installato sui mezzi per motivi di sicurezza, al fine di non far effettuare loro le prescritte pause durante i viaggi, accelerando così i tempi di consegna ed aumentando i profitti dell’impresa.
Lamentava il ricorrente come la minaccia non potesse consistere nella sola prospettazione del licenziamento, evento che rientra nella normale dinamica lavorativa e nelle prerogative del datore di lavoro. Inoltre, non vi sarebbe stata alcuna costrizione atteso che ai dipendenti era stata lasciata la libertà di scegliere se disattivare o meno l’apparecchio. Secondo la prospettazione difensiva, all’imputato si poteva al più rimproverare di aver ecceduto verso i dipendenti con espressioni inappropriate, tuttavia giustificabili in ragione della sua condizione psicologica “di imprenditore operante in un settore particolarmente duro e competitivo”.
Ebbene, la Corte precisa come la motivazione dei giudici di merito fosse pienamente conforme ai principi di diritto più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali “costituisce intimidazione illegittima, idonea, come tale, ad integrare il delitto di estorsione ex art. 629 cod. pen., anche una minaccia dalla parvenza esteriore di legalità allorquando sia fatta, non già con l’intenzione di esercitare un diritto, ma allo scopo di coartare l’altrui volontà e di ottenere risultati non consentiti attraverso prestazioni non dovute nell’an o nel quantum o quando, pur correlandosi ad un diritto riconosciuto e tutelato dall’ordinamento se ne realizzi, suo tramite, un distorto ed abusivo esercizio per il conseguimento di scopi contra ius, dovendosi valutare sia l’eccedenza del mezzo rispetto allo scopo perseguito che l’eccedenza del fine perseguito rispetto alla portata del diritto esercitato”.
Inoltre,è implicito nella nozione stessa di minaccia che sia rimessa alla vittima del reato la scelta della condotta ultima da adottare, “ma nella consapevolezza che ove questa dovesse essere diversa da quella rappresentata e pretesa dal soggetto attivo, si avrebbe la conseguenza del male ingiusto prospettato”. Del resto, “da tale caratteristica propria della minaccia discende che l’estorsione è il tipico reato per la cui perpetrazione è richiesta la cooperazione della vittima mediante la coartazione della sua volontà”.
Infine, la “condizione psicologica” del ricorrente, da questi invocata come scusante delle illegittime richieste rivolte ai dipendenti, non riguardava gli elementi costitutivi del reato, attendendo invero ai motivi dello stesso, che come è noto “sono del tutto irrilevanti ai fini dell’elemento psicologico del reato”.