Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater c.p.
La Corte costituzionale, con lasentenza n. 108 depositata il 18 giugno 2026, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 322-quater c.p., accogliendo la questione sollevata dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione. Secondo laConsulta, l’obbligo imposto al soggetto condannato per reati contro la pubblicaamministrazione di corrispondere una somma equivalente al profitto conseguitomediante l’illecito si pone in contrasto con il principio di proporzionalitàdella pena, per effetto del suo cumulo con le ulteriori conseguenzesanzionatorie del reato.
In via preliminare, la Corte harilevato come la cosiddetta “riparazione pecuniaria” prevista dalladisposizione censurata non possa essere qualificata come uno strumento dinatura risarcitoria a favore dell’amministrazione lesa. Tale obbligazionepatrimoniale si aggiunge, infatti, sia all’integrale risarcimento del dannoeventualmente riconosciuto all’ente pubblico costituitosi parte civile nelprocesso penale, sia alle somme dovute a titolo di responsabilità erariale,comprensive del danno all’immagine accertato dal giudice contabile.
La misura in esame si cumulainoltre con la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato,determinando un aggravio economico corrispondente alla duplicazionedell’importo originariamente conseguito dal reo.
Alla luce di tali elementi, laCorte ha osservato che la riparazione pecuniaria eccede la funzione meramentereintegratoria del patrimonio pubblico leso e produce effetti che travalicanoil semplice ripristino della situazione patrimoniale antecedente allacommissione del reato, obiettivo già perseguito dalla confisca. Da ciò derivala qualificazione della misura quale sanzione avente natura sostanzialmentepunitiva.
La compatibilità costituzionaledi una sanzione punitiva richiede, tuttavia, il rispetto del principio diproporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito. In tale prospettiva, laConsulta ha evidenziato come il meccanismo delineato dall’art. 322-quater c.p.,proprio per la sua sommatoria con le ulteriori forme di ristoro e con laconfisca, sia suscettibile di determinare conseguenze economicheparticolarmente incisive per il condannato.
Più nello specifico, la Corte haritenuto che tale assetto sanzionatorio contrasti con due fondamentalideclinazioni del principio di proporzionalità.
In primo luogo, la determinazioneautomatica dell’importo dovuto, sottratta a qualsiasi valutazione discrezionaledel giudice, impedisce una modulazione della sanzione in relazione allaconcreta offensività del fatto, all’intensità dell’elemento soggettivo e all’effettivocontributo causale del singolo autore nei casi di concorso di persone nelreato.
In secondo luogo, il criteriolegale di quantificazione non consente di considerare le condizioni economichee patrimoniali del soggetto condannato al momento dell’irrogazione dellasanzione. Ciò risulta incompatibile con l’esigenza che le sanzioni pecuniarieproducano un impatto effettivamente uniforme su soggetti dotati di differenticapacità economiche e che rimanga garantita la concreta possibilità diadempiere all’obbligazione imposta.