Riparazione pecuniaria e reati contro la PA

Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 322-quater c.p.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 108 depositata il 18 giugno 2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 322-quater c.p., accogliendo la questione sollevata dalla Sesta Sezione della Corte di cassazione. Secondo la Consulta, l’obbligo imposto al soggetto condannato per reati contro la pubblica amministrazione di corrispondere una somma equivalente al profitto conseguito mediante l’illecito si pone in contrasto con il principio di proporzionalità della pena,  per effetto del suo cumulo con le ulteriori conseguenze sanzionatorie del reato.

In via preliminare, la Corte ha rilevato come la cosiddetta “riparazione pecuniaria” prevista dalla disposizione censurata non possa essere qualificata come uno strumento di natura risarcitoria a favore dell’amministrazione lesa. Tale obbligazione patrimoniale si aggiunge, infatti, sia all’integrale risarcimento del danno eventualmente riconosciuto all’ente pubblico costituitosi parte civile nel processo penale, sia alle somme dovute a titolo di responsabilità erariale, comprensive del danno all’immagine accertato dal giudice contabile.

La misura in esame si cumula inoltre con la confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, determinando un aggravio economico corrispondente alla duplicazione dell’importo originariamente conseguito dal reo.

Alla luce di tali elementi, laCorte ha osservato che la riparazione pecuniaria eccede la funzione meramentere integratoria del patrimonio pubblico leso e produce effetti che travalicano il semplice ripristino della situazione patrimoniale antecedente alla commissione del reato, obiettivo già perseguito dalla confisca. Da ciò derivala qualificazione della misura quale sanzione avente natura sostanzialmente punitiva.

La compatibilità costituzionale di una sanzione punitiva richiede, tuttavia, il rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla gravità dell’illecito. In tale prospettiva, la Consulta ha evidenziato come il meccanismo delineato dall’art. 322-quater c.p.,proprio per la sua sommatoria con le ulteriori forme di ristoro e con la confisca, sia suscettibile di determinare conseguenze economiche particolarmente incisive per il condannato.

Più nello specifico, la Corte ha ritenuto che tale assetto sanzionatorio contrasti con due fondamentali declinazioni del principio di proporzionalità.

In primo luogo, la determinazione automatica dell’importo dovuto, sottratta a qualsiasi valutazione discrezionale del giudice, impedisce una modulazione della sanzione in relazione alla concreta offensività del fatto, all’intensità dell’elemento soggettivo e all’effettivo contributo causale del singolo autore nei casi di concorso di persone nel reato.

In secondo luogo, il criterio legale di quantificazione non consente di considerare le condizioni economiche e patrimoniali del soggetto condannato al momento dell’irrogazione della sanzione. Ciò risulta incompatibile con l’esigenza che le sanzioni pecuniarie producano un impatto effettivamente uniforme su soggetti dotati di differenti capacità economiche e che rimanga garantita la concreta possibilità di adempiere all’obbligazione imposta.

 

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