L'obbligo di coordinamento ex art. 26 d.lgs. 81/2008
Con la recente pronuncia della Quarta Sezione (Cass. pen., sent. n. 18646/2026), la Suprema Corte è tornata ad occuparsi di rischio interferenziale sul luogo di lavoro.
La Corte di Appello di Bologna, nel confermare la decisione del Tribunale di Modena, ha ritenuto colpevole il legale rappresentante di una società per il reato di lesioni colpose gravi ai danni di un lavoratore il quale, nell’eseguire la installazione delle tubature di adduzione di gas sulla sommità di uno stabilimento industriale, era precipitato al suolo da una altezza di oltre sette metri, procurandosi lesioni personali che ne avevano determinato una invalidità permanente e una inabilità per un tempo superiore a quaranta giorni. Più nello specifico, all’imputato – che aveva subappaltato ad una diversa ditta l’installazione della rete di adduzione del gas all’interno di uno stabilimento industriale di cui era invero proprietaria una terza società - veniva contestata la inosservanza dell’art. 26, co. 2, d.lgs. 81/2008, per avere omesso di promuovere e partecipare al coordinamento e alla cooperazione tra i datori di lavoro per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi durante la esecuzione delle opere, delle quali la sua società curava la direzione tecnica e la fornitura del materiale.
Da tale mancanza di coordinamento, secondo i giudici di merito, era conseguito un difetto di comunicazione al dipendente della società a cui erano stati appaltati i lavori; il quale, benché il committente e la direzione dei lavori, a seguito di una riunione tecnica, avessero concordato la temporanea sospensione dei lavori al fine di individuare il percorso più idoneo della rete di adduzione del gas (perché consapevoli delle criticità di una porzione della copertura del capannone, che non consentiva un agevole passaggio alle maestranze), ignaro della decisione, si era avventurato sulla suddetta copertura precipitando dall’alto a causa delle falle presenti tra le tegole in eternit che ricoprivano la copertura.
Nel dichiarare infondato il ricorso del legale rappresentante della società committente, il quale – tra le varie cose – aveva sostenuto che l’area di rischio che avrebbe dovuto governare sfuggiva del tutto al suo controllo in quanto era presente sul cantiere un direttore tecnico, ha ricordato che “(l)’art. 26 d.lgs. 81/2008 prevede che l’attività di consultazione, di cooperazione e di coordinamento tra le diverse figure di garanzia che operano all’interno del cantiere/luogo di lavoro sia immanente per l’intera durata in cui ha esecuzione il contratto di durata (appalto o somministrazione) e coinvolga tutte le figure datoriali, comprese quelle del datore di lavoro affidatario (appaltatore) e del datore di lavoro cui le opere siano state subappaltate in tutto o in parte. Una siffatta attività deve valere a enucleare i rischi interferenziali e ad elaborare strategie comuni per la loro prevenzione”.
Inoltre, ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all’esistenza di un rischio interferenziale, continua la Corte, “occorre aver riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro - contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione - ma all’effetto che tale rapporto origina, vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte”.
Con precipuo riferimento al caso di specie, poi, la Corte ha precisato che il giudice distrettuale aveva fatto buon governo dei principi in materia, escludendo che il legale rappresentante della società appaltatrice avesse operato nel rispetto degli obblighi di informazione, di coordinamento e di cooperazione tra imprese rispetto al rischio di caduta dalla sommità del capannone, atteso che “avrebbe dovuto farsi carico di informare il titolare della società subappaltatrice (…) dell’esito della riunione tecnica in cui era stata decisa la sospensione dei lavori, con la conseguenza che le maestranze non avrebbero dovuto utilizzare la copertura instabile dello stabilimento per procedere alla installazione delle tubature”.
Del resto, “(t)ale obbligo informativo, espressione dei doveri di cooperazione tra imprese impegnate nel medesimo cantiere, risultava ancor più necessario e cogente in quanto [la società subappaltatrice] non aveva partecipato alla riunione tecnica”.
Ne deriva che “(i)n tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore”.