Il rischio interferenziale deve essere inteso in senso funzionale
Si segnala la recente sentenza Cass. pen., Sez. 4, 27 aprile 2026, n. 15045 che, in un caso di infortunio sul lavoro occorso nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto, ribadisce alcuni importanti insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia di imputazione colposa nel contesto della sicurezza sul lavoro, non mancando di approfondire il profilo del rischio interferenziale.
Anzitutto, osserva la Quarta sezione, particolare rilevanza deve essere attribuita all’accertamento della “causalità della colpa”, che si traduce nella “necessità di uno scrutinio inteso a verificare se l’evento abbia o meno concretizzato proprio il fattore di rischio che le regole cautelari violate erano intese a prevenire e a rendere evitabile”.
In tal senso “(…) sul piano oggettivo, viene in rilievo la posizione dell’agente quale soggetto tenuto all’osservanza della regola cautelare; ma anche la individuazione, preventiva, della stessa regola cautelare e del suo atteggiarsi in relazione all’area di rischio considerata; infine, la sussistenza di un collegamento, non solo materiale tra condotta ed evento, ma anche tra regola violata ed evento verificatosi; sul piano soggettivo, resta salva l’ulteriore verifica dell’elemento psicologico del reato che, nel caso di responsabilità colposa, si articola anche attraverso il duplice scrutinio della prevedibilità dell’evento e della esigibilità del comportamento alternativo lecito”.
Una simile ricostruzione dei confini dell’illecito colposo è tesa a consentire “un maggior grado di personalizzazione di esso, tradizionalmente più esposto al rischio di interpretazioni che nascondono forme di responsabilità da posizione o oggettiva”. In questa prospettiva, continua la Corte, è altresì necessario individuare la linea di demarcazione “tra competenza gestoria e regola cautelare”, che permette di ricollegare la responsabilità penale “oltre il mero status di gestore del rischio”, attraverso una indagine volta a comprendere “se, nel caso concreto, era davvero richiesto di tenere un determinato comportamento; se quel comportamento, ove tenuto, avrebbe evitato l’evento pregiudizievole; infine, se quest'ultimo concretizzi proprio il rischio traguardato dalla regola cautelare violata”.
È questo il contesto in cui deve essere calato il concetto di interferenza in ambito lavorativo che, spiega la Corte, “ai fini dell’operatività degli obblighi di coordinamento e cooperazione previsti dall’art. 26 del [d.lgs. 81/2008] coincide con il contatto rischioso tra il personale di imprese diverse operanti nello stesso contesto aziendale”.
Pertanto, occorre aver riguardo alla concreta interferenza tra le diverse organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori, “e non alla mera qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro – vale a dire contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione – in quanto la ratio della norma è quella di obbligare il datore di lavoro a organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali attivando percorsi condivisi di informazione e cooperazione nonché soluzioni comuni di problematiche complesse, rese tali dalla sostanziale estraneità dei dipendenti delle imprese appaltatrici all’ambiente di lavoro dove prestano la loro attività lavorativa”.
“Ciò che rileva, dunque, non è solo il contatto rischioso tra lavoratori di imprese diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro, ma anche la coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni. È tale situazione a generare la posizione di garanzia dei datori di lavoro ai quali fanno capo le distinte organizzazioni”.
L’interferenza rilevante, pertanto, va intesa “in senso funzionale”, come interferenza non di soli lavoratori, ma derivante dalla coesistenza in un medesimo contesto di più organizzazioni, ciascuna delle quali facente capo a soggetti diversi.