Impugnazione della sanzione interdittiva applicata in via cautelare
Anche se la sanzione interdittiva applicata in via cautelare è ormai cessata, l’impresa può essere legittimata a impugnarla.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la pronuncia del 25 marzo 2026, n. 11236, nell’ambito della quale la Sesta sezione ha rispolverato noti orientamenti giurisprudenziali, ricordando che «in materia penale, a differenza che in materia civile, l’interesse ad impugnare va costruito in chiave utilitaristica, nel senso che deve essere orientato a rimuovere un pregiudizio e ad ottenere una decisione più vantaggiosa rispetto a quella della quale si sollecita il riesame» e, per tali ragioni, «deve essere connotato dai requisiti della concretezza e dell’attualità (…) e sussistere non soltanto all’atto della proposizione dell’impugnazione, ma persistere fino al momento della decisione, perché questa possa potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell’impugnazione».
Inoltre, è bene tenere a mente che le misure cautelari a contenuto interdittivo non possono essere equiparate a quelle detentive del diritto penale delle persone fisiche, in quanto le seconde, «sebbene incidano sul bene affatto primario della libertà personale dell’individuo, non ne toccano la vita stessa: mentre le prime, interdicendo settori spesso nevralgici della loro attività economica, ben possono indurre effetti irreversibili ed esiziali».
Senza contare la «dimensione collettiva e finzionistica dell’ente», la quale fa sì che tali misure abbiano inevitabili riflessi negativi su soggetti “terzi” (gli stakeholders, anche interni e primari, come i dipendenti, e gli shareholders), che non sono estranei alla realizzazione del reato presupposto.
«Pertanto, ove l’ente dimostri, con allegazioni specifiche, i pregiudizi cui è stato e sarà esposto per effetto del provvedimento impugnato, anche in termini di perdita di chance, pure oltre la cessazione - nella situazione concreta, per decorso del termine - della misura cautelare a contenuto interdittivo applicata con tale provvedimento, il giudice di merito non potrà esimersi, ai fini del giudizio di ammissibilità dell’impugnazione, da una congrua valutazione dei pregiudizi medesimi».
D’altronde, in un contesto normativo che appare sempre più ispirato alla «procedimentalizzazione, spesso reticolare, di forme di compliance che passano anche e soprattutto per la due diligence nella scelta dei partners commerciali», i concetti di “concretezza” e di “attualità” dell’interesse ad impugnare un provvedimento che dispone misure interdittive capaci di incidere direttamente sulla vita economica dell’ente devono essere intesi «cum grano salis, in un’accezione non formalistica».