L'imprevedibilità e l'abnormità del comportamento del lavoratore
Cass. pen., Sez. IV, 22 luglio 2026, n. 27485
Durante la movimentazione di un blocco di marmo, il dipendente a bordo del mezzo (gru) a ciò adibito riportava lesioni personali. Più nel dettaglio, mentre operava il sollevamento, veniva investito da un pelone e dai relativi frammenti di marmo, che lo colpivano all’arto inferiore sinistro.
Disattendendo le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale di prime cure, la Corte d’appello condannava il datore di lavoro, individuando i seguenti profili di responsabilità colposa:
- previsione di informazioni relative all’obbligo di tenersi lontani dai luoghi in cui si svolgeva l’attività di carico del blocco con contenuto oltremodo generico;
- mancata gestione, attraverso la previsione di misure specifiche, del rischio relativo alla movimentazione dei blocchi di marmo;
- presenza di un unico preposto, nonostante il DSS (Documento di Sicurezza e Salute) prevedesse la presenza di tre figure distinte;
- mancata vigilanza sui lavori in questione.
Ricorreva la difesa dell’imputato, lamentando – inter alia – un comportamento imprudente da parte del lavoratore.
La Quarta Sezione, nel rigettare il ricorso, ricordava che
“(l)a giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili, come è avvenuto nel caso di specie, della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica”.
“Non vale, pertanto, ad escludere la responsabilità del titolare della posizione di garanzia il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all’evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (…). La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ferma nel sostenere che non possa discutersi di responsabilità (o anche solo di corresponsabilità) del lavoratore per l’infortunio quando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità (…)”.
Ne deriva che il datore di lavoro può invocare l’imprevedibilità o abnormità del comportamento del lavoratore indicando tale comportamento quale causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento, “soltanto qualora sia in grado di provare in modo certo e irrefutabile di avere fatto tutto ciò che la legge gli impone in materia antinfortunistica perché l’incolumità del lavoratore venga assicurata”.
Al contrario, il datore non può eccepire che l’infortunio si è verificato per un comportamento imprevedibile o imprudente del lavoratore "allorché, come nel caso in disamina, gli si possa fondatamente rimproverare di non aver adempiuto a quei doveri impostigli dalla legge che mirano appunto a scongiurare la verificazione di eventi lesivi quand’anche dovuti a comportamenti imprudenti o avventati dell'infortunato”.