Fatture per operazioni inesistenti e confisca

L'emittente è passibile di confisca del solo prezzo del reato

La Corte di Cassazione penale, con la sentenza della Terza sezione 10279/2026, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di fatture per operazioni inesistenti, delitto punito ex art. 8 del d.lgs. 74/2000 e, segnatamente, in ordine alla confisca ex art. 12-bis del medesimo corpus normativo:


- non è possibile disporre tale misura ablatoria in caso di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto;

-  il suo oggetto, rispetto all’emittente delle fatture, non coincide con il profitto del reato, vale a dire il vantaggio economico - corrispondente all’imposta evasa - conseguito dall’utilizzatore, ma con il prezzo, cioè il compenso pattuito o effettivamente riscosso dal primo per la prestazione del servizio illecito;

- tale impostazione si riflette proprio nell’art. 9 d.lgs. 74/2000, che prevede un regime derogatorio rispetto alla disciplina codicistica del concorso di persone, statuendo che l’emittente non risponde della falsa dichiarazione dell’utilizzatore.

Va pertanto escluso, spiega la Corte, “che l’emittente delle fatture afferenti a operazioni inesistenti, responsabile del reato di cui all’art. 8 d.lgs. 74/2000, possa ritenersi beneficiario del profitto dell’evasione realizzata utilizzando dette fatture, non potendo neppure, come ricordato, concorrere in tale reato”.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha accolto il ricorso dell’amministratore di una Snc che, al fine di consentire a terzi l’evasione dell’Iva per gli anni 2014 e 2015, aveva emesso fatture per operazioni inesistenti nei rispettivi anni di imposta; risultando destinatario, in primo grado, oltreché di una condanna per il reato di cui all’art. 8, co. 2 del citato decreto, della confisca del profitto del reato e, in secondo grado, di un provvedimento ex art. 131-bis c.p., in considerazione del pagamento di una frazione rilevante del debito tributario in adempimento di un concordato concluso con l’amministrazione finanziaria, ad esito del quale la Corte d’Appello aveva tuttavia confermato il provvedimento ablatorio.

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