Il perimetro del patrocinio infedele

Alcuni chiarimenti sul concetto di nocumento

Con la pronuncia n. 32866/2026 la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla nozione di nocumento nella cornice del reato di patrocinio o consulenza infedele ex art. 380 c.p.

Il pregiudizio non coincide necessariamente con una perdita economica né con l’esito sfavorevole del processo: può consistere anche nella perdita di una concreta possibilità, nella mancata fruizione di una facoltà processuale o nella privazione di un vantaggio che un corretto esercizio della difesa avrebbe potuto assicurare.

“Il delitto di patrocinio infedele richiede (…) per il suo perfezionamento sia una condotta del patrocinatore irrispettosa dei doveri professionali stabiliti per fini di giustizia a tutela della parte assistita, sia un evento che implichi nocumento agli interessi di quest’ultima che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l’evento del reato”, il  quale deve essere inteso non necessariamente “in senso civilistico quale danno patrimoniale”, ma pure nel senso di “mancato conseguimento di beni giuridici o di benefici, anche solo di ordine morale, che avrebbero potuto conseguire al corretto e leale esercizio del patrocinio legale o di vantaggi formanti oggetto di decisione assunte dal giudice nelle fasi intermedie o incidentali di una procedura”.

In difetto di prova di tale nocumento, non si configura il reato “finanche quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall’attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato”.

Con la precisazione che “nell’ambito del rapporto professionale e durante lo svolgimento del procedimento giudiziario (…) si possono individuare eventi pregiudizievoli per la parte assistita anche indipendenti dall’esito favorevole o sfavorevole del giudizio, potendo rilevare anche il mero ritardo della definizione del procedimento, o anche una semplice preclusione processuale conseguente alla scadenza di un termine che abbia reso impossibile per la parte allegare una prova a suo favore o comunque di esercitare una facoltà spettante alla stessa quale parte processuale”. Ne deriva che può rientrare nella nozione di nocumento anche la c.d. "perdita di chances", “consistente nella perdita di una concreta occasione favorevole al conseguimento di un bene determinato o di un risultato positivo”.

Nel caso di specie, il difensore - incaricato di assistere due persone coinvolte in un procedimento penale per abuso edilizio - aveva proposto opposizione a un decreto penale confidando nell’imminente rilascio di una sanatoria e aveva rassicurato gli assistiti sull’andamento della causa. Dopo la prima udienza non aveva più partecipato al dibattimento. Gli assistiti avevano appreso della condanna soltanto attraverso la successiva notifica dell’ordine di esecuzione della pena.

Il giudice di merito aveva ritenuto provato il nocumento, individuato anche nella perdita della possibilità di valutare tempestivamente un’impugnazione.

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